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art. 1105 cod. civ.

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Secondo il Tar Piemonte, deve ritenersi legittimo ed eseguibile (non sussistendo la necessità del previo assenso degli altri condòmini) l’ordine del Comune al singolo condomino di realizzare opere – pur su parti comuni dell’edificio – che hanno un’innegabile natura pertinenziale rispetto all’appartamento di proprietà dello stesso condomino e che non determinano, per la loro oggettiva consistenza, alcuna deminutio dell’uso comune.

(Tar Piemonte, sez. II, 15 novembre 2013, n. 1193) «Deve in materia richiamarsi quell’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo il quale il singolo condomino, per realizzare un’opera strettamente pertinenziale alla propria unità immobiliare, anche sulle parti comuni dell’edificio, non ha bisogno di richiedere il previo assenso degli altri condòmini; egli infatti, in virtù del … Continua a leggere

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