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art. 10 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001

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Non sono dovuti oneri concessori per le modifiche della disposizione interna degli ambienti, il rifacimento di pavimenti e controsoffitti, così come per l’adeguamento o la realizzazione di impianti igienico-sanitari privati, idraulici o elettrici, trattandosi di interventi che non comportano la necessità del permesso di costruire (e, anzi, appaiono addirittura rientrare nell’ambito della manutenzione straordinaria di cui art. 3, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 380/2001).

(Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 7 aprile 2016, n. 1769) «L’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce, al primo comma, che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. Presupposto per la debenza del costo di costruzione è che l’intervento … Continua a leggere

Non osta alla possibilità di qualificare un’opera quale intervento di ristrutturazione edilizia il fatto che la stessa determini un aumento di volumetria, come si evince dall’art. 10, co. 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, che assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a modifiche del volume, così ammettendo che i medesimi interventi possano fra l’altro determinare aumenti di volumetria (nella fattispecie, il Tar ha perciò statuito che l’intervento in esame – pur avendo determinato un aumento della superficie lorda di pavimento e, quindi, della volumetria complessiva – può essere ascritto alla categoria della ristrutturazione edilizia, in quanto diretto alla trasformazione di un locale interrato da deposito a locale con permanenza di persone, in linea con la definizione contenuta nell’art. 3, co. 1, lett. d, del d.P.R. n. 380/2001, il quale dispone che sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”).

(Tar Lombardia, Milano, sez. II, 21 gennaio 2015, n. 246) «Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che il Comune […] avrebbe errato nella qualificazione dell’abuso oggetto dell’istanza di condono, avendolo qualificato quale intervento di nuova costruzione da ascrivere alla tipologia 1, di cui alla tabella allegata al decreto-legge n. 269 del 2003, in luogo … Continua a leggere

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