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ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso

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Impugnazione di atti di regolazione: i controinteressati in senso formale – ad almeno uno dei quali il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ex art. 41 c.p.a. – sono soltanto quei soggetti, singolarmente individuabili, cui gli atti sui quali è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferiscano direttamente ed immediatamente, e che per effetto di tali atti abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio; gli atti regolatori, invece, non si rivolgono a destinatari determinati, ma a un gruppo indeterminato di destinatari non individuabili a priori, appartenenti agli operatori del settore interessati, sicché essi in genere hanno natura di atti amministrativi generali a contenuto unitario e inscindibile, rispetto ai quali, per definizione, non si possono individuare controinteressati.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6153) «In via preliminare, va esaminata l’eccezione, sollevata [dall’interveniente ad adiuvandum], che deduce l’inammissibilità del ricorso originario, in quanto lo stesso non è stato notificato ad essa né tantomeno ad alcun controinteressato. L’eccezione è destituita di fondamento. L’articolo 41 del cod. proc. amm. prevede che il … Continua a leggere

L’art. 41 c.p.a., nel momento in cui prevede, a pena di decadenza, la notificazione entro un termine perentorio del ricorso giurisdizionale ad almeno un controinteressato “che sia individuato nell’atto”, pone al tempo stesso un obbligo a carico della P.A. emanante, di comunicare a chi intende ricorrere contro l’atto (e ne faccia richiesta) i dati essenziali concernenti il soggetto “individuato”, onde rendere possibile la notificazione del ricorso e, dunque, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ex artt. 24 e 113 Cost.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2014, n. 3735) «La sentenza appellata ha ritenuto: – che la notificazione effettuata presso l’ufficio sia nulla; – che non risulti applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa, poiché, posto che “la residenza, la dimora ed il domicilio del [controinteressato] erano, all’epoca, ignoti e non conoscibili”, occorre invece fare … Continua a leggere

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