(Tar Lazio, Roma, sez. V, 30 ottobre 2023, n. 16079)
«La controversia in esame ha ad oggetto l’accertamento della comprovata idoneità psico-fisica del candidato, che è ancora più avvertita nel caso di assunzione per lo svolgimento di servizi pubblici che presuppongono una particolare prontezza psico-fisica, in considerazione degli specifici contesti in cui il candidato sarà chiamato ad operare nell’ambito del corpo di polizia penitenziaria.
In particolare, con riferimento alla contestabilità delle risultanze della seconda visita medica, osserva il Collegio che il sindacato giurisdizionale è consentito in limiti assai ristretti con riferimento ad attività caratterizzate da discrezionalità tecnica, atteso che gli accertamenti sanitari consistono in giudizi medico-legali provenienti da organi tecnici che, in quanto fondati su nozioni scientifiche, precludono al giudice amministrativo il sindacato di merito, residuando soltanto una valutazione tesa a valutare l’irragionevolezza, l’incongruità o l’eventuale incompletezza degli atti oggetto di impugnativa (Cons. Stato, Sez. I, n. -OMISSIS-, Cons. Stato, Sez. II, n.-OMISSIS-).
Lo scrutinio di legittimità è, pertanto, limitato alla verifica della sussistenza del solo vizio di eccesso di potere nelle citate figure sintomatiche, ovvero alla carenza o contraddittorietà della motivazione, con la conseguenza che il sindacato attribuito al giudice riguarda esclusivamente la verifica della coerenza con le premesse argomentative, da cui origina il provvedimento finale oggetto di gravame.
Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, il sig. -OMISSIS- si è recato presso l’A.S.L. Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS- al fine di sottoporsi ad una accurata visita oculistica, in esito alla quale è stato accertato che è in possesso di un visus naturale O/D di 9/10 e di un visus naturale O/S di 7/10 con “senso cromatico completo, senso luminoso normale, visione notturna normale e visione binoculare e stereoscopica nella norma”, nonché di un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio con una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.
In esito alla predetta visita medica, dunque, è emerso uno scostamento evidente tra i valori della funzionalità visiva rilevati in sede concorsuale e quelli risultanti dall’esame al quale si è sottoposto nell’immediato il candidato, confermando, dunque, che la condizione del ricorrente è compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale.
All’esito dei predetti accertamenti, l’Amministrazione ha convocato il ricorrente per consentirgli di completare le prove concorsuali (ovvero gli accertamenti attitudinali) le quali risultano positivamente concluse, con l’accertamento dell’idoneità dello stesso alla procedura concorsuale in oggetto.
Alla luce della ricostruzione dei dati di fatto operata deve concludersi per l’accoglimento del ricorso, dal momento che l’Amministrazione si è limitata a contestare il metodo di giudizio, senza introdurre alcun elemento volto a superare la contraddittorietà tra gli esiti del giudizio diagnostico sotteso al provvedimento di esclusione e quelli della visita oculistica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, pur vertendosi in materia di accertamento di requisiti obiettivamente accertabili».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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