(Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 25 ottobre 2023, n. 2462)
«Dall’esame degli atti risulta che il Comune intende realizzare un attraversamento pedonale ad uso pubblico nel giardino della ricorrente […].
In merito occorre precisare che la natura espropriativa del vincolo viene meno nel caso di realizzazione dell’opera da parte del privato solo se l’opera realizzabile, sia pure con le limitazioni dovute alla conformazione, può comunque essere posta sul mercato scontando il meccanismo usuale della domanda ed offerta per la determinazione del prezzo (Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 19.12.2008, n. 1113).
Solo in questo caso il privato, potendo sfruttare economicamente l’opera, può ottenere un vantaggio economico che esclude l’indennizzabilità del vincolo e quindi ottiene un vantaggio dall’esercizio del jus aedificandi nella forma di un immobile a servizio del pubblico.
Tale condizione invece non sussiste nel caso in cui l’opera soddisfi solo interessi pubblici e non sia idonea ad un vantaggio privato, come un attraversamento pedonale ad uso pubblico, in quanto si tratta di opera “c.d. fredda” cioè non idonea a remunerare l’esercizio del jus aedificandi.
Il vincolo in questione è in realtà una limitazione del diritto di proprietà a titolo particolare che può essere realizzato solo nell’interesse dell’amministrazione e che preclude l’accesso della ricorrente al lago, riducendo grandemente il valore di tutto il compendio immobiliare.
2.2 La parte dell’art. 12 delle Disposizioni attuative del Piano dei Servizi che esclude la natura espropriativa delle previsioni relative ai servizi e alle attrezzature di interesse pubblico o generale non può che essere interpretata in senso conforme alle disposizioni di legge e quindi non può considerarsi ostativa al riconoscimento della natura espropriativa del vincolo in questione.
2.3 Deve quindi escludersi l’inammissibilità del ricorso.
3. Venendo al merito il ricorso è fondato nel secondo motivo.
Non è contestato in giudizio che il PRG del 1985 classificava l’area in questione come area FI 1 destinata ad un “uso pubblico residenziale” e, nel 2013, il PGT la classificava come “area per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico”.
Ci troviamo di fronte quindi ad un caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio.
In merito l’art. 9 c. 4 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 stabilisce che “Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard”.
A sua volta l’art. 39 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 stabilisce che “ 1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto”.
In merito alla motivazione la giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen. 24.05.2007, n. 7) ha chiarito che “l’esercizio del potere di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio decaduto per decorrenza del termine quinquennale può essere esercitato unicamente sulla base di una idonea istruttoria e di una adeguata motivazione che escluda un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti”. Inoltre “quando il rinnovato vincolo sia a sua volta decaduto, l’autorità urbanistica deve procedere con una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, evidenziano le ragioni, con riferimento al rispetto degli standard, alle esigenze della spesa, agli specifici accadimenti riguardanti le precedenti fasi procedimentali, che diano conto dell’attuale sussistenza dell’interesse pubblico”.
A ciò si aggiunge che la reiterazione dei vincoli espropriativi, pur in linea di principio “consentita in via amministrativa, e a maggior ragione, per legge”, deve tuttavia essere “puntualmente motivata con riguardo alla persistente necessità di acquisire la proprietà privata (da valutare sulla base di una apposita istruttoria procedimentale da cui emerga la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato da sacrificare); e, contemporaneamente, deve prevedere la corresponsione del giusto indennizzo. In mancanza di tali presupposti vi è lesione del diritto di proprietà” (in tal senso Corte cost., sentenza 20.07.2007, n. 314).
Nel caso di specie il vincolo non è motivato con adeguata comparazione dell’interesse pubblico con quello privato e non è prevista la sua indennizzabilità.
4. In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento del vincolo a “sistema del verde e degli spazi aperti pubblici e ad uso pubblico” come “spazio pavimentato” imposto sull’area».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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