Appalti pubblici, Contratti pubblici, Procedimento amministrativo

Ai sensi dell’art. 18, comma 2, l. n. 241/1990, le Amministrazioni che bandiscono una gara pubblica devono acquisire d’ufficio i documenti necessari all’istruttoria già in loro possesso (nella fattispecie, pertanto, la commissione giudicatrice ha legittimamente attribuito alla concorrente il punteggio per l’intervento dichiarato ed avente come committente la stessa stazione appaltante, sul presupposto che l’Amministrazione resistente non potesse disconoscere l’esecuzione di tale commessa).

(Tar Lazio, Roma, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 14255)

«Ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 241/1990, le Amministrazioni che bandiscono una gara pubblica devono acquisire d’ufficio i documenti necessari all’istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6947; id., sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4011).
Anche recentemente la giurisprudenza ha statuito che l’acquisizione d’ufficio di documenti in possesso della stazione appaltante sostanzia un obbligo di portata generale, unitamente alla “insussistenza di espresse deroghe o eccezioni al loro ambito d’applicazione oggettivo e l’assenza, nella normativa disciplinante le procedure di affidamento di appalti pubblici, di puntuali previsioni che impediscano espressamente l’acquisizione degli attestati in possesso delle amministrazioni aggiudicatici, precludono che possano essere escluse dal perimetro applicativo della normativa citata le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, nonché impongono di interpretarla ed applicarla, anche in ossequio al principio del “favor partecipationis” ed in conformità ai recepiti principi di semplificazione amministrativa, a tale tipologia di procedimenti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3698)».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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