(Tar Lazio, Roma, sez. III Stralcio, 27 giugno 2023, n. 10825)
«Secondo il ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto non sono stati assistiti in sede procedimentale dalla previa diffida volta a consentire la regolarizzazione delle carenze asseritamente riscontrate dal Collegio Ispettivo (cfr. il primo motivo di ricorso reca: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 c. 4. L.10 marzo 2000, n. 62. Violazione e/o falsa applicazione dell’art., c. 3, Decreto del Ministro P.I. 29 novembre 2007, n. 267. Violazione e/o falsa applicazione L. art. 5.4 del Decreto del MIUR 10 ottobre 2008, n.83. Violazione e/o falsa applicazione della circolare ministeriale n. 31 di cui al prot. n. 861 del 18 marzo 2003. Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e di imparzialità, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Carenza assoluta di indicazione di prescrizioni e, soprattutto di motivazione. Travisamento dei fatti e sviamento di potere.”).
6.2. Al riguardo deve concordarsi con quanto sottolineato negli atti difensionali del ricorrente, laddove si evidenzia che l’omissione di cui sopra non rappresenta un vizio unicamente formale.
Difatti, la circostanza che nel procedimento sia completamente mancata tale fase, prevista dall’ordinamento per scongiurare che eventuali carenze sanabili possano portare a un esito perentorio come la revoca della parità scolastica già riconosciuta a un istituto, rappresenta un vulnus consistente al principio del contraddittorio procedimentale, elemento essenziale e predicato della buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost..
Inoltre, la concessione del beneficio della regolarizzazione: (i) risponde alla necessità di evitare che vengano meno realtà scolastiche su cui comunque l’amministrazione ha già in precedenza esercitato funzioni amministrative concedendo l’accreditamento; (ii) applica i principi di proporzionalità, di libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) e di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.); (iii) consente di rispondere alla domanda di istruzione che viene dalla società e che non sempre trova riscontro nelle esistente strutture pubbliche o private.
Sotto tale profilo l’interruzione drastica del percorso di istruzione degli studenti è una circostanza che, nella misura del ragionevole, occorre evitare, bilanciando l’interesse alla continuità didattica con quello inerente all’osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della medesima comunità scolastica.
In questo senso la pertinente normativa prevede la necessaria previa diffida a regolarizzare, in applicazione avanzata del “principio della fiducia” e del “principio del risultato”, precipitati dei superiori paradigmi costituzionali in precedenza citati e qui richiamati solo al fine di sintetizzare l’orizzonte esegetico in cui il Collegio ritiene di inquadrare la vicenda in esame.
6.3. In tale ottica va condivisa la giurisprudenza da ultimo citata dal ricorrente, che può essere qui richiamata anche ex art. 74 c.p.a.: “per la revoca della parità non è sufficiente che l’ufficio scolastico Regionale abbia comunicato la sussistenza di irregolarità, essendo invece necessario un esplicito invito a sanare le irregolarità riscontrate” (T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sez. IV, 27 marzo 2020, n. 1287); “[è] illegittimo il provvedimento di revoca del decreto riconoscitivo dello status di scuola paritaria che sia stato adottato in violazione del procedimento di cui all’art. 5 del d.m. n. 83/2008, che contiene le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, qualora, come nella specie, sia mancato l’invito alla scuola da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti entro un termine di norma non superiore a 30 giorni” (T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sez. IV, 13 giugno 2018, n. 3959); “[è] illegittimo il provvedimento revocatorio della parità scolastica adottato senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3 comma 7, d.m. n. 267 del 2007, ossia senza previa formulazione del necessario, preventivo invito alla regolarizzazione” (T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III, 17 settembre 2012, n. 7816); “una volta constatate le irregolarità, deve esserci un invito formale scuola a provvedere alla regolarizzazione di esse, con assegnazione del termine di 30 giorni. Dopo che tale termine sia scaduto, senza che la scuola abbia provveduto, l’Ufficio Scolastico Regionale deve disporre gli opportuni accertamenti e, solo in seguito ad essi, può adottare i conseguenziali provvedimenti. Il meccanismo congegnato è, quindi, complesso, giacché la verifica delle irregolarità è solo un punto di partenza del procedimento. La fase successiva è la richiesta di regolarizzazione entro trenta giorni. Durante questa fase è ovviamente dato alla scuola di interloquire nel procedimento, secondo i principi generali di cui alla legge n. 241/1990, e, soprattutto, è concessa alla stessa di regolarizzare le irregolarità riscontrate. Esaurita tale fase, l’Ufficio Scolastico Regionale, nel caso in cui non ritenga accoglibili le eventuali osservazioni presentate ovvero se le ritenga accoglibili solo in parte, deve accertare che le irregolarità non sono state sanate ed emettere, se del caso, il provvedimento di revoca della parità scolastica” (T.A.R. Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, 24 maggio 2012, n. 515); “[i]l provvedimento di revoca del riconoscimento della parità deve essere adottato secondo un iter procedurale che prevede una comunicazione formale all’istituto sulle gravi irregolarità riscontrate (o sul venir meno dei requisiti previsti per il riconoscimento), con un invito allo stesso a far cessare la situazione di irregolarità (o al ripristino dei requisiti venuti meno) entro un termine perentorio, ed una successiva verifica dell’intervenuta regolarizzazione o del ripristino dei requisiti. Solo all’esito dell’accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità o della carenza di requisiti, l’Amministrazione può disporre la revoca del riconoscimento della parità scolastica a carico dell’istituto interessato. La mancanza di una delle fasi di cui tale iter si compone, essenziale ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale e alla possibilità, per il gestore della scuola, di sanare le irregolarità riscontrate, si riverbera inevitabilmente sulla legittimità del provvedimento di revoca scaturito da tale viziato iter” (T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sez. IV, 24 aprile 2012, n. 1948); “il provvedimento di revoca del riconoscimento della parità deve essere adottato secondo un iter procedurale che prevede una comunicazione formale all’Istituto sulle gravi irregolarità riscontrate (o sul venir meno dei requisiti previsti per il riconoscimento), con un invito allo stesso a far cessare la situazione di irregolarità (o al ripristino dei requisiti venuti meno) entro un termine perentorio, ed una successiva verifica dell’intervenuta regolarizzazione o del ripristino dei requisiti; solo all’esito dell’accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità o della carenza dei requisiti, la p.a. può disporre la revoca del riconoscimento della parità scolastica a carico dell’Istituto interessato” (T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo, Sez. II, 30 settembre 2010, n. 11245, T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sez. IV, 7 maggio 2010, n. 3025)».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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