(Tar Lazio, Roma, sez. III Bis, 26 giugno 2023, n. 10732)
[È] «opportuno effettuare, in via preliminare, un breve richiamo al quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
4.2. Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
4.3. L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi che la Commissione deve attribuire l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
4.4. L’abilitazione scientifica può quindi essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, in particolare di rilevante valore per l’abilitazione alla prima fascia, come sopra precisato».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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