(Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia, 3 aprile 2023, n. 76)
«Anche in seguito alle modifiche statutarie intervenute per adeguamento alle normative di legge vigenti (da ultimo, il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, d’ora in avanti Tusp) sono rimasti immutati i connotati che, secondo pacifici approdi del giudice di legittimità, qualificano la società come in house. In particolare, dallo statuto della società in discorso emergono gli elementi che seguono:
a) totale partecipazione azionaria pubblica con espresso divieto statutario di cessione a privati delle azioni (l’art. 3 dello statuto prevede che “in ogni caso le quote non sono cedibili a soggetti privati”);
b) controllo analogo a quello svolto sulle proprie articolazioni funzionali interne al plesso amministrativo dell’ente partecipante (si veda l’art. 5 dello statuto);
c) attività prevalente svolta in favore degli enti pubblici partecipanti (si veda l’ultimo capoverso dell’art. 3 dello statuto).
Chiarita la natura di “in house” della società […], ne consegue che debba trovare applicazione la consolidata e granitica giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ravvisa la giurisdizione contabile sia per gli amministratori della società […] sia per gli amministratori dell’ente pubblico partecipante […].
In questo senso, con riferimento agli amministratori della società, ci si limita a richiamare, tra le tante, l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 614 del 15 gennaio 2021, che riassume i principi di diritto affermati in materia:
[…]
Detta elaborazione giurisprudenziale, non solo non è stata smentita dall’art. 12 del Tusp ma, anzi, ha trovato conferma «in tale disposizione: la stessa, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, ha infatti ribadito l’assoggettamento di questi ultimi alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, facendo però salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house».
Con riferimento agli amministratori dell’ente pubblico partecipante […], inoltre, sempre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la sussistenza della giurisdizione contabile a prescindere dal fatto che l’organismo societario partecipato sia qualificabile come in house. In particolare, sussiste la giurisdizione contabile «quando l’azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio» (Cass., Sez. un., sent. n. 3692 del 09/03/2012)».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.corteconti.it
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