Edilizia e urbanistica

Una “serra” rientra nell’attività di edilizia libera soltanto se ricorrono le seguenti condizioni: – l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione; – la stagionalità, ossia l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reinstallata (nella fattispecie, è stata esclusa la riconducibilità della serra all’ambito dell’edilizia libera, in considerazione delle caratteristiche realizzative).

(Consiglio di Stato, sez. II, 18 maggio 2023, n. 4934)

«L’art. 6, co. 1, lett. e) del DPR 6 giugno 2001 n. 380, prevede, tra le attività di “edilizia libera”, le “serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”.
Come la giurisprudenza ha da tempo affermato, un impianto serricolo, in quanto tale, è estraneo al regime della concessione qualora sia funzionale allo svolgimento dell’attività agricola” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2017 n. 1912) e non abbia “requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico-ambientale” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022 n. 4 e 15 aprile 2019 n. 2438).
In definitiva, come condivisibilmente affermato dalla sentenza impugnata, le condizioni perché un manufatto definibile come “serra” possa rientrare nella attività libera sono:
– l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione;
– la stagionalità, ossia l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato.
Occorre ulteriormente precisare, quanto ai requisiti suddetti, che se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio.
Ciò che, più precisamente, caratterizza la serra è non solo – come affermato in sentenza – la “attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata”, ma anche e soprattutto la sua effettiva e periodica rimozione: solo in questo modo, infatti, la serra non costituisce una alterazione stabile, permanente del territorio (come tale abbisognevole di titolo edilizio), ma un intervento temporalmente definito (ancorché destinato a ripresentarsi nel tempo).
In definitiva, mentre all’atto della realizzazione della serra assume un ruolo rilevante l’assenza di muratura (che – come già affermato – negherebbe, ove presente, ex se la amovibilità), in epoca successiva ciò che rileva è la prova della stagionalità, offerta dalle già intervenute, periodiche rimozioni; prova che deve essere offerta dall’interessato, in quanto afferente ad un elemento che integra la riconducibilità del manufatto a serra e, dunque, la sua esclusione dall’esigenza di idoneo titolo edilizio.
4. Nel caso di specie, in sede di sopraluogo del 30 ottobre 2020, si è constatata la presenza di una serra, ma, al di là delle caratteristiche costruttive della stessa, né in quella sede (dove, peraltro, l’appellante “ha dichiarato di voler procedere alla demolizione”: v. ord. n. 182/2021), né in seguito, si è offerta prova della temporanea rimozione della stessa, tale da comprovarne la stagionalità.
Né, ovviamente, a ciò si opponevano i provvedimenti cautelari emessi in corso di giudizio, poiché gli stessi impedivano la riduzione in pristino, non già una attività – quale quella di periodica rimozione – insita nella natura stessa della serra stagionale.
Sia, dunque, talune caratteristiche realizzative della serra, sia – soprattutto – la sua permanenza sul territorio, depongono per la non riconducibilità della stessa all’ambito dell’edilizia libera, con conseguente necessità del titolo edilizio».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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