(Tar Sicilia, Catania, sez. II, 30 gennaio 2023, n. 283)
«[L]a giurisprudenza ha affermato che ciò che rileva ai fini dell’anonimato negli elaborati concorsuali non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, circostanza che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta.
In particolare (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, III, 17 luglio 2018, n. 4331; Consiglio di Stato, IV, n. 5137/2015; Consiglio di Stato, V, n. 202/2014 e n. 652/2018), è stato affermato che sono due gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell’anonimato: l’idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale.
Non può ritenersi, ad esempio, che sussistano elementi idonei a provare in modo inequivoco l’intenzione di rendere riconoscibile l’elaborato quando venga in rilievo un mero e palese errore materiale (come nel caso di cancellature o di apposizione di note all’elaborato al fine di correggere o integrare un pensiero espresso in modo approssimativo o incompleto, etc.).
Neppure può ritenersi, tuttavia, che l’intenzionalità debba essere provata oltre ogni ragionevole dubbio, poiché in tal caso l’esclusione dalla procedura non potrebbe pressoché mai esser disposta, ben potendo, invece, l’Amministrazione far riferimento a circostanze indirette e meramente presuntive, che possono anche consistere nella particolare significatività dell’anomalia che caratterizzi il segno di riconoscimento rispetto all’esclusivo contenuto che l’elaborato deve presentare.
Ciò spiega il fondamento delle pronunce giurisprudenziali con cui si è ritenuta la rilevanza della astratta – e non concreta – idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione anche quale indice rilevatore della volontà del concorrente di rendere riconoscibile l’elaborato (Consiglio di Stato, V, 11 gennaio 2013, n. 102; Consiglio di Stato; IV, 20 settembre 2006, n. 5511; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 18 giugno 2013, n. 3114; T.A.R. Campania, Napoli, III, 9 gennaio 2012, n. 13; T.A.R. Basilicata, Potenza, I, 11 aprile 2007, n. 281).
Applicando tali principi al caso in esame, può concludersi che, seppure non possa dirsi conseguita la prova certa relativa alla indiscutibile intenzione del candidato di rendere riconoscibile la prova (trattandosi, invero, di “probatio diabolica”), l’apposizione di una dicitura del tutto ultronea rispetto al contenuto dell’elaborato può ragionevolmente apprezzarsi quale adeguata dimostrazione della volontà di inserire nel testo – anzi al di fuori di esso – uno specifico segno di riconoscimento.
Né può addursi in senso contrario che il candidato non disponeva di altri fogli ove indicare l’orario di conclusione della prova, sia in quanto non si comprende perché sia stato indicato anche l’orario di inizio, sia in quanto è sempre possibile richiedere alla commissione, nel corso dello svolgimento della prova, quale sia l’orario previsto per la consegna, sia in quanto il concorrente poteva anche scrivere altrove – ad esempio su una mano o sul banco – l’orario previsto per la consegna.
La valutazione operata dalla commissione, in altri termini, non appare affatto abnorme o contraria ai fondamentali canoni della logica, sicché essa non può essere soggetta a sindacato in questa sede».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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