(Tar Campania, Salerno, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 2866)
«È […] fondato […] il terzo motivo con il quale si deduce l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio in quanto non preceduto da un atto dell’ente ricognitivo delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla polizia locale. Il Collegio intende infatti ribadire il principio, ripetutamente affermato da questo Tribunale, in forza del quale “l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione – che costituisce il presupposto per l’acquisizione del bene al patrimonio comunale e per l’applicazione della sanzione pecuniaria – non può essere contenuta in un verbale di sopralluogo dei luoghi, il quale ha valore unicamente endo-procedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’ente locale ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15/06/2022, n.1705)».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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