(Tar Toscana, sez. I, 28 settembre 2022, n. 1086)
«La giurisprudenza amministrativa sia di primo grado che di secondo ha più volte enunciato il principio della pertinenza del titolo di studio alle funzioni da svolgere (T.R.G.A. Consiglio di Stato, sez. VI 08/10/2013 n. 4951 T.A.R. Perugia sez. I 02/11/2021 n. 794); principio che deriva anche dalle classi in cui sono suddivisi per legge e decreti attuativi i corsi di laurea ai fini del loro valore legale e relative equipollenze.
La regola risulta applicabile anche alle progressioni verticali.
La legge parifica, infatti, i requisiti di accesso alle posizioni da coprire mediante progressioni interne a quelli richiesti per i concorsi pubblici (art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017).
A ciò si aggiunga che le predette progressioni non promuovono un mero sviluppo di carriera nella stessa fascia ma preludono all’inquadramento in una posizione superiore e diversa con conseguente novazione oggettiva del rapporto di lavoro e applicazione dei necessari requisiti di accesso alla stessa non surrogabili da eventuali esperienze maturate dal dipendente (T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 02/11/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 02/11/2021), n.794)».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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