Corte dei conti

Sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.

(Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lazio, 10 aprile 2017, n. 70)

«Ai sensi dell’art. 1, co. 2, legge n. 20 del 1994, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale inizia a decorrere dalla verificazione del fatto dannoso.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale avallato da una pronuncia a Sezioni Riunite (25 ottobre 1996, n. 62/A), la decorrenza del termine di prescrizione deve essere ancorata al perfezionamento della fattispecie dannosa, che comprende sia l’azione illecita, sia l’effetto lesivo della stessa.
In altri termini, il “fatto” causativo di danno è concepito come fattispecie a formazione progressiva, per il cui completamento non è sufficiente la condotta che ha comportato la violazione degli obblighi di servizio (in sé solo potenzialmente lesiva), ma occorre anche la dimostrazione di una concreta deminutio patrimonii dell’Ente pubblico (il cd eventus damni).
Le due componenti della fattispecie dannosa (l’azione illecita e l’effetto lesivo), tuttavia, possono non coincidere sul piano temporale, potendo verificarsi l’effetto lesivo a distanza di tempo dall’azione illecita. In tal caso, il dies a quo del termine di prescrizione dell’illecito coincide con la verificazione d’effetto lesivo. Ai fini del decorso del termine di prescrizione, oltre alla verificazione del fatto dannoso, occorre la conoscibilità obiettiva del danno stesso da parte dell’amministrazione danneggiata (Corte Conti, Sez. Riun., 15 gennaio 2003, n. 2/Q). Ciò in virtù della regola generale stabilita dall’art. 2935 c.c., secondo cui il decorso del termine di prescrizione postula la volontaria inerzia del titolare del diritto nell’esercitare il diritto stesso.
La regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscibilità obiettiva è derogata dall’eccezione della conoscenza effettiva del danno. In particolare, in caso di occultamento doloso del danno, cioè in presenza di una concreta attività finalizzata a rendere non rilevabile il danno prodotto nello svolgimento del rapporto di servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, l’inizio del termine di prescrizione coincide con la data della “scoperta del fatto”.
L’occultamento doloso del danno, peraltro, presuppone non solo un comportamento contraddistinto da dolo – anche nella forma del dolo “eventuale” – ma anche una concreta attività specificamente finalizzata a rendere non rilevabile il danno prodotto nello svolgimento del rapporto di servizio
».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.corteconti.it

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