Processo amministrativo

Contributo unificato per i motivi aggiunti: è consentito al G.A. l’accertamento, anche solo in via incidentale, della sussistenza dei presupposti per l’esenzione dal pagamento di un ulteriore contributo unificato (ossia l’identità di oggetto della domanda proposta con motivi aggiunti rispetto a quella proposta con il ricorso introduttivo o, comunque, il non ampliamento sostanziale del thema decidendum), anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 6 ottobre 2015.

(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 31 gennaio 2017, n. 27)

«Le deduzioni [dell’appellante] meritano accoglimento, infine, per quanto di ragione, anche con riferimento al tema della soggezione dei suoi motivi aggiunti di primo grado al contributo unificato.
9a Il T.A.R. ha affermato che ” la competenza a determinare la debenza e la quantificazione del tributo unificato spetta alla Segreteria Generale del Tribunale il quale deve valutare, anche alla luce del dictum della Corte di Giustizia sez. V sentenza 6 ottobre 2015, la sussistenza del presupposto impositivo consistente nell’ampliamento della domanda proposta con il ricorso per motivi aggiunti rispetto alla domanda proposta con il ricorso introduttivo regolarmente assoggettato a contributo unificato e quindi valutare l’assoggettabilità del ricorso per motivi aggiunti a ulteriore contributo”.
Il Tribunale su queste premesse ha ritenuto che sfuggirebbe alla giurisdizione del Giudice amministrativo una pronuncia avente a oggetto, come richiesto a suo tempo in via principale
[dall’appellante] (senza però evocare in giudizio l’Amministrazione titolare della potestà impositiva), la sua dispensa dal pagamento del contributo unificato per i detti motivi aggiunti. E tanto sulla base di ragioni che in questo grado di giudizio sono rimaste prive di una puntuale confutazione.
9b
[L’appellante] con il proprio appello ha soprattutto richiamato, “pur ammettendo che la controversia sulla pretesa tributaria appartiene ad altro Giudice”, la propria richiesta, articolata in via subordinata, che il Giudice adìto accertasse almeno in via incidentale, nell’ambito del proprio governo delle spese complessive di giudizio, che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avevano identità di oggetto, o, comunque, che i secondi non ampliavano in modo considerevole l’oggetto della controversia già instaurata.
Osserva il Collegio che questa seconda richiesta, sorretta da un preciso interesse di parte dopo la decisione della Corte di Giustizia sez. V, 6 ottobre 2015, è tesa a promuovere un accertamento che nei suddetti termini non sfugge all’ambito della giurisdizione amministrativa.
Sarebbe difatti singolare che l’accertamento richiesto fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti), e che per tale ragione nell’ambito del proprio percorso logico deve, quindi, necessariamente verificare in primis se s’imponga un’autonoma disamina dei motivi aggiunti, o invece questi non la richiedano poiché realizzano, come nel caso concreto, una dilatazione soltanto formale del thema decidendum.
D’altra parte, neppure consta che nel caso concreto una controversia in tema di contributo unificato sia già formalmente insorta.
Nulla osta dunque all’accoglimento della richiesta subordinata
[dell’appellante], potendo il Consiglio dare atto, nell’interesse di tutte le parti in causa, che i motivi aggiunti nella specie articolati non ampliavano nella sostanza l’oggetto della controversia».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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