Giustizia amministrativa

Sul rapporto tra giudicato e jus superveniens.

(Tar Campania, Napoli, sez. II, 7 marzo 2013, n. 1283)

«Senz’altro da disattendersi […] è l’argomento principale fatto valere dal ricorrente, secondo cui non sarebbe stato possibile, per l’amministrazione, dare rilievo allo ius superveniens recato dall’art. 6, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, per sottrarsi al rinnovo della procedura selettiva.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo interpretativo per cui «nelle situazioni giuridiche di durata il tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato resta soggetto alla disciplina delle eventuali leggi sopravvenienti, qualunque sia il contenuto qualificatorio del giudicato medesimo» (cfr. C.d.S., ad. plen., 22 luglio 1999, n. 19), in quanto il vincolo del giudicato «non copre …. gli effetti giuridici successivi al tempo del processo (e nemmeno i fatti futuri), che tornano ad essere disciplinati dalle fonti normative astratte, ancorché la norma costitutiva delle situazioni giuridiche accertate abbia struttura diacronica» (cfr. C.d.S., ad. plen., 10 dicembre 1998, n. 9).
Come è stato, infatti, da tempo chiarito (cfr. C.d.S., ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2): «Il giudicato, in forza del principio costituzionale dell’indipendenza dei giudici, è intangibile dalla legge sopravvenuta retroattiva, che entra in conflitto con il contenuto tipico dell’accertamento. Per il resto, il rapporto tra giudicato e jus superveniens va impostato secondo il contenuto tipico del giudicato e secondo la temporalità delle situazioni giuridiche oggetto di accertamento: situazioni giuridiche istantanee o durevoli. Situazioni giuridiche istantanee sono quelle che conseguono il loro scopo quando si estinguono; situazioni giuridiche durevoli sono quelle che conseguono il loro scopo in quanto durano nel tempo. Il giudicato consta di un contenuto dichiarativo – della situazione giuridica accertata, interesse legittimo nei giudizi di impugnazione di atti amministrativi – e di un contenuto precettivo – relativo alla regola della condotta futura delle parti funzionale alla realizzazione dell’interesse protetto dalla situazione sostanziale accertata. Sotto il profilo dichiarativo, atteso che giurisdizione è attuazione della volontà di legge nel caso concreto, l’accertamento giurisdizionale si ricollega ad una situazione di fatto e ad una norma giuridica del passato: copre il tratto delle relazioni giuridiche tra le parti che si è svolto nel passato, non gli effetti giuridici successivi al tempo del processo, né i fatti futuri che tornano ad essere disciplinati dalle fonti normative astratte. Sotto il profilo precettivo, la fissazione della normativa giudiziale non elide l’attitudine dei fatti posti a fondamento della domanda ad essere costituiti in fattispecie di nuovi effetti giuridici. La legge sopravvenuta al giudicato irretroattiva, pertanto, da un lato è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee; dall’altro incide sulle situazioni giuridiche durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica».
Questi principi assumono viepiù rilievo nel caso in esame, dove, come fondatamente osservato dal Comune resistente, non si verte neppure di una sentenza passata in cosa giudicata (essendo ancora pendente il giudizio di appello) e la posizione giuridica del ricorrente è puramente strumentale, vantando egli un interesse pretensivo all’espletamento della procedura di concorso ed alla corretta valutazione della propria domanda in quella sede.
L’amministrazione comunale, pertanto, non poteva sottrarsi all’osservanza della legge sopravvenuta costituita dall’art. 6 (“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”) del d.l. n. 78/2010 cit., il cui settimo comma prevede che «a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale», rientrando gli enti locali nel novero delle pubbliche amministrazioni così identificate.
E siccome è rimasto incontestato in giudizio che nell’anno 2009 (come si afferma nell’impugnata delibera di Giunta comunale) il Comune
[…] avesse sostenuto una spesa complessiva per incarichi di studio e consulenza pari a € 13.770,00, è evidente che il Comune non avrebbe potuto legittimamente mantenere l’impegno di spesa previsto (€ 22.032,00 per ciascun anno) per l’incarico oggetto della selezione pubblica per cui è causa, con l’ulteriore conseguenza che, venendone meno la copertura finanziaria (presupposto imprescindibile per l’assunzione di atti comportanti una spesa: cfr., ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. II, 7 gennaio 2013, n. 176), non sarebbe stato possibile più dar luogo alla conclusione della procedura selettiva».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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