Edilizia e urbanistica, Giustizia amministrativa

Il pagamento della somma richiesta a titolo di oblazione implica riconoscimento dell’illecito con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale ed irrilevanza della riserva di ripetizione.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3371)

«[L’]oblazione non è un semplice adempimento pecuniario, ma consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale, produttivo di effetti di diritto pubblico, nel senso che il relativo pagamento implica riconoscimento dell’illecito con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2319).
Consegue da ciò che la somma pagata non è ripetibile ed è irrilevante qualunque riserva fatta a tal fine, essendo semmai onere dell’interessato quello di far valere le proprie ragioni di fronte al giudice amministrativo prima di corrispondere la somma richiesta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2007, n. 3821).
In altri termini, la riserva di ripetizione, sebbene contestuale, è una protestatio che non vale contro il fatto obiettivo del pagamento della somma richiesta a titolo di oblazione, con il quale l’interessato si appropria definitivamente di tutti gli effetti che a quel fatto l’ordinamento collega
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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