(Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2011, n. 5974)
«Dal punto di vista della determinazione degli oneri di urbanizzazione (…), ciò che rileva non è l’immobile in sé considerato, ma la tipologia economica dell’attività che in esso viene svolta.
È la tipologia economica dell’attività svolta che consente di spiegare la qualità dello scambio di utilità e vantaggi che si realizza tra la collettività locale, di cui è espressione politico – amministrativa il Comune, e il concessionario che realizza la ristrutturazione edilizia dell’immobile, al cui interno si svolgerà una determinata attività economica.
Per determinare i parametri da applicare è logico cercare di analizzare quale è la caratterizzazione complessiva e prevalente dell’attività economica che viene condotta nell’immobile. Ed è del tutto normale nell’assetto organizzativo di attività di produzione industriale che nei complessi immobiliari con tale vocazione siano inseriti uffici, con compiti di direzione, progettazione, controllo contabile e finanziario, ecc., che svolgono funzioni chiaramente strumentali e funzionali rispetto alla produzione del bene industriale destinato poi alla fase di commercializzazione».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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