(Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 30 settembre 2011, n. 7643)
«[C]ostituisce principio comune in materia di procedimento amministrativo quello secondo cui la partecipazione degli interessati alla fase istruttoria di un procedimento è riferibile alla normale attività di collaborazione tra privati e amministrazione. Ne consegue che in mancanza di un riscontro del privato della specifica richiesta di documentazione da parte dell’Amministrazione, se le risultanze istruttorie e le decisioni assunte in mancanza di specifiche risultanze non ottemperate siano diverse da quelle auspicate dal privato, deve ritenersi che la circostanza non configuri ipotesi di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dei fatti (come nella specie denunciato), ma costituisca il risultato di obiettive valutazioni dell’Amministrazione derivanti anche dal comportamento omissivo del privato ad una collaborazione partecipativa alla fase istruttoria del procedimento».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.