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reiterazione a seguito di annullamento giurisdizionale

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Il C.G.A. – aderendo ad un orientamento per così dire intermedio – ritiene che la scelta circa la necessità di sostituire o no una commissione di concorso a posti di pubblico impiego dopo l’annullamento del procedimento non si fonda sull’applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all’annullamento degli atti, atteso che in tale ipotesi occorre valutare se le stesse evidenzino problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo, e quindi dell’Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell’imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate (nella fattispecie, il C.G.A. ha ritenuto che, in concreto, fosse giuridicamente impraticabile la via di richiedere allo stesso organo di scegliere il più meritevole tra i candidati, poiché la commissione esaminatrice aveva già formulato una valutazione finale di positiva equivalenza tra i due candidati ritenuti meritevoli dell’idoneità, sicché il medesimo organo non poteva in sostanza rinnegare tale valutazione di parità e formulare invece nuovi giudizi individuali in modo da far prevalere uno dei due candidati).

(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 27 febbraio 2015, n. 165) «Con il primo e centrale motivo di impugnazione [l’appellante] deduce che ha errato il TAR nel disporre in sostanza l’annullamento del solo segmento finale della procedura, affidandone la riedizione alla medesima commissione esaminatrice, risultando tale scelta contraria ai principi di imparzialità e … Continua a leggere

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