(Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 9 novembre 2011, n. 632) «[C]on l’atto impugnato è stata ha disposta l’esclusione della Società ricorrente dalla gara per la fornitura di materiali di ricambio, in ragione della circostanza che la documentazione inviata era carente delle due referenze bancarie, richieste dal punto f) del disciplinare di gara. Con il ricorso … Continua a leggere