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potere inibitorio

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Una volta che sia decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio in materia di SCIA, l’amministrazione conserva un residuale potere di “controllo” ex post sull’attività che il privato ha intrapreso, ma l’esercizio di tale potere deve conformarsi alle condizioni previste in materia di autotutela dall’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, che riguardano sia la motivazione in concreto dell’interesse pubblico, sia il termine (oggi di 12 mesi), che è di natura perentoria e decorre dalla presentazione della SCIA; l’unica eccezione alla perentorietà di detto termine è prevista dal comma 2-bis dell’art. 21 nonies ed in relazione a tale fattispecie derogatoria è stata elaborata – qualora l’attivazione del potere di “controllo” ex post provenga da una istanza del terzo – la figura della cd. autotutela doverosa parziale, peraltro con la duplice precisazione che, da un lato, la doverosità sta solo nell’an e non anche nel quomodo (nel senso che il riesame è imposto, ma non è vincolato il suo esito, perché l’esercizio dell’autotutela resta di natura discrezionale) e che, dall’altro, seppure ricorra una delle ipotesi di “falso” individuate dal citato comma 2-bis, ciò non è sufficiente ad escludere ogni profilo motivazionale, dovendo l’amministrazione comunque valutare l’incidenza in concreto del tempo trascorso.

(Tar Campania, Napoli, sez. IV, 22 novembre 2023, n. 6432) «L’atto impugnato va inquadrato nella fattispecie delineata dall’art. 19 comma 4 della legge 241/90 e su tale configurazione giuridica, che sarebbe comunque riservata al Collegio, le parti concordano. Secondo la norma appena citata, “decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, … Continua a leggere

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