(Tar Piemonte, sez. II, 1° giugno 2023, n. 514) «A mente dell’art. 21 quater, co. 2, l. 241/1990, «[l]’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è … Continua a leggere