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passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico

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Non sono dovuti oneri concessori per le modifiche della disposizione interna degli ambienti, il rifacimento di pavimenti e controsoffitti, così come per l’adeguamento o la realizzazione di impianti igienico-sanitari privati, idraulici o elettrici, trattandosi di interventi che non comportano la necessità del permesso di costruire (e, anzi, appaiono addirittura rientrare nell’ambito della manutenzione straordinaria di cui art. 3, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 380/2001).

(Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 7 aprile 2016, n. 1769) «L’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce, al primo comma, che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. Presupposto per la debenza del costo di costruzione è che l’intervento … Continua a leggere

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