(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 22 dicembre 2015, n. 740) «Occorre ora passare al primo motivo di appello. Va preliminarmente esaminata la dedotta inammissibilità della censura. Per l’appellata controinteressata, l’appellante si sarebbe limitata a proporre nuovamente il motivo di ricorso senza contestare quanto affermato dal giudice di primo grado e, in sostanza, … Continua a leggere