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l. 21 gennaio 1994 n. 53

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Poiché il processo amministrativo tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico (PAT) – afferma il Tar Campania – la notifica a mezzo PEC del ricorso introduttivo deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata, anche in mancanza dell’autorizzazione ex art. 52 c.p.a. (atteso che la norma si riferisce a forme “speciali” di notificazione).

(Tar Campania, Napoli, sez. VII, 6 febbraio 2015, n. 923) «[L]a notifica per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata: ad avviso del Tribunale, la mancata autorizzazione ex art. 52 CPA non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relazione a forme “speciali” di notificazione, laddove il processo … Continua a leggere

Anche il Tar Lazio conferma l’inammissibilità del ricorso notificato a mezzo PEC in assenza di previa autorizzazione presidenziale ex art. 52, co. 2, c.p.a. (considerando, in particolare, che all’opzione interpretativa secondo cui la notificazione a mezzo PEC potrebbe essere reputata possibile giusta l’art. 1 l. n. 53 del 1994, si contrappone il disposto dell’art. 16-quater, co. 3-bis, d.l. n. 179/12, che escluderebbe l’applicabilità al processo amministrativo del meccanismo di notificazione in argomento).

(Tar Lazio, Roma, sez. III Ter, 13 gennaio 2015, n. 396) «Il ricorso, notificato a mezzo pec, è inammissibile, non essendo le documentate (e consentite, alla stregua del principio espresso da Cons. giust. amm. 3 settembre 2014, n. 505) deduzioni della parte istante idonee a superare i rilievi in rito. Il Collegio ritiene infatti che … Continua a leggere

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