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generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva

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Eccezione di difetto di giurisdizione e abuso del processo: conformemente al più recente indirizzo del Consiglio di Stato e all’esegesi della Corte di Cassazione, è inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in appello dalla stessa parte che ha adìto la medesima giurisdizione con l’atto introduttivo di primo grado, salvo che sia frutto di un ragionevole ripensamento imposto da un sopravvenuto orientamento di legittimità e, al contempo, da inattese decisioni, su altre analoghe controversie, che siano concretamente suscettibili di caducazione a causa della loro non conformità ai criteri di riparto della giurisdizione affermati dalle Sezioni Unite; tale regola processuale trova fondamento nel divieto dell’abuso del diritto, quale è da ritenersi, a guisa di figura paradigmatica, il venire contra factum proprium dettato da ragioni meramente opportunistiche, in quanto vige nel nostro sistema un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva (divieto che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto), in cui si inserisce anche l’abuso del processo (nella fattispecie, pertanto, il relativo motivo di appello è stato ritenuto inammissibile).

(Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1605) «Con il primo motivo di appello (pagine 5 – 11 del gravame), si contesta sotto plurimi profili la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia. 5.1.1. Tale motivo è inammissibile. 5.1.2. Il Collegio aderisce al più recente indirizzo esegetico elaborato dal Consiglio di … Continua a leggere

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