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d.lgs. n. 82/2005

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Le risposte del sistema informatico sono oggettivamente imputabili all’Amministrazione, come plesso, e dunque alle persone che ne hanno la responsabilità: così, se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v’è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell’istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche.

(Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 15 aprile 2015, n. 149) «[O]sserva il Collegio come l’informatica costituisca sicuramente, per la pubblica Amministrazione, uno strumento ormai doveroso e imprescindibile, puntualmente disciplinato dall’ordinamento (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme attuative) al fine di raggiungere crescenti obiettivi di efficienza e efficacia dell’azione amministrativa. … Continua a leggere

Anche il Tar Lazio conferma l’inammissibilità del ricorso notificato a mezzo PEC in assenza di previa autorizzazione presidenziale ex art. 52, co. 2, c.p.a. (considerando, in particolare, che all’opzione interpretativa secondo cui la notificazione a mezzo PEC potrebbe essere reputata possibile giusta l’art. 1 l. n. 53 del 1994, si contrappone il disposto dell’art. 16-quater, co. 3-bis, d.l. n. 179/12, che escluderebbe l’applicabilità al processo amministrativo del meccanismo di notificazione in argomento).

(Tar Lazio, Roma, sez. III Ter, 13 gennaio 2015, n. 396) «Il ricorso, notificato a mezzo pec, è inammissibile, non essendo le documentate (e consentite, alla stregua del principio espresso da Cons. giust. amm. 3 settembre 2014, n. 505) deduzioni della parte istante idonee a superare i rilievi in rito. Il Collegio ritiene infatti che … Continua a leggere

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