(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 27 febbraio 2015, n. 165) «Con il primo e centrale motivo di impugnazione [l’appellante] deduce che ha errato il TAR nel disporre in sostanza l’annullamento del solo segmento finale della procedura, affidandone la riedizione alla medesima commissione esaminatrice, risultando tale scelta contraria ai principi di imparzialità e … Continua a leggere