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artt. 1392 e 1393 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66

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Il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare in seguito a sentenza penale deve essere instaurato o ripreso a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza integrale della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione.

(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 settembre 2022, n. 14) «[L’]amministrazione non ha proceduto ad avviare il procedimento disciplinare dopo la pronuncia della Corte d’Appello passata (parzialmente) in giudicato, circostanza di cui aveva conoscenza, ma ha avviato detto procedimento solo quando è stata definito l’intero processo penale.Di qui la rilevanza della questione, poiché:– se occorre … Continua a leggere

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