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art. 51 c.p.a.

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L’art. 41 c.p.a., nel momento in cui prevede, a pena di decadenza, la notificazione entro un termine perentorio del ricorso giurisdizionale ad almeno un controinteressato “che sia individuato nell’atto”, pone al tempo stesso un obbligo a carico della P.A. emanante, di comunicare a chi intende ricorrere contro l’atto (e ne faccia richiesta) i dati essenziali concernenti il soggetto “individuato”, onde rendere possibile la notificazione del ricorso e, dunque, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ex artt. 24 e 113 Cost.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2014, n. 3735) «La sentenza appellata ha ritenuto: – che la notificazione effettuata presso l’ufficio sia nulla; – che non risulti applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa, poiché, posto che “la residenza, la dimora ed il domicilio del [controinteressato] erano, all’epoca, ignoti e non conoscibili”, occorre invece fare … Continua a leggere

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