(Consiglio di Stato, sez. VI, 30 novembre 2023, n. 10341)
«In linea di fatto, è pacifico che l’odierna parte appellante ha presentato a suo tempo domanda di condono ex legge 724/1994 per opere realizzate sullo stesso bene (istanza di cui al prot. comunale n. 4039 in data 21.2.1995). Con l’ordinanza impugnata in prime cure il Comune ha ordinato la demolizione delle opere accertate, relative al medesimo immobile oggetto della domanda di condono. In particolare, l’opera contestata riguarda – sulla scorta degli unici elementi tecnici forniti in giudizio, stante la mancata costituzione di parte appellata – una mera sostituzione della vecchia copertura in lamiere zincate – già oggetto di istanza di condono edilizio – con un solaio latero cementizio, necessitato per motivi di adeguamento igienico-sanitario, a parità di volumi e senza aggravio di densità. L’opera contestata quindi, oltre a riguardare il medesimo immobile, ha ad oggetto la sostituzione di un elemento già nella stessa presente, peraltro logicamente, trattandosi della copertura del manufatto.
6. In linea di diritto, va ribadito il principio a mente del quale sono illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 15/01/2021, n. 488).
6.1 È pur vero che nel caso di specie le opere accertate e di cui è stata ingiunga la demolizione interessano una diversa copertura presumibilmente sostitutiva di quella oggetto della originaria domanda.
6.2 Peraltro, trattandosi di difformità sul medesimo immobile, in ogni caso occorreva preliminarmente, rispetto all’adozione del provvedimento sanzionatorio, la definizione del procedimento di condono, anche attraverso la verifica della non condonabilità proprio a cagione della realizzazione di lavori ulteriori rispetto a quanto posto a base delle istanze di sanatoria speciale. In proposito, come noto, la legislazione statale in materia di condono presuppone la permanenza dell’opera da condonare nel corso del procedimento di condono; in pendenza di tale procedimento, sono ammessi solo lavori di completamento dell’opera stessa, come risulta dalla chiara formulazione dell’ art. 35, comma 12, l. n. 47 del 1985 ; non è invece ammissibile la sua sostituzione con un nuovo manufatto, anche se identico dal punto di vista volumetrico, della sagoma e della superficie (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 28/05/2019, n. 3471).
6.3 Dai principi son qui richiamati emerge all’evidenza l’onere per il Comune della previa definizione delle domande di condono, attraverso l’applicazione della relativa disciplina peculiare, anche con riferimento ai lavori ulteriori. All’esito di tale doverosa attività residueranno, in relazione alle opere in esame, gli obblighi di sanzione derivanti dalla ordinaria disciplina sulla vigilanza edilizia».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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