Edilizia e urbanistica

La realizzazione di un ricovero attrezzi agricoli o da giardino con le caratteristiche previste dal D.M. 2 marzo 2018 e dal Regolamento edilizio comunale rientra nell’attività di edilizia libera, e ciò anche se non vi è un altro edificio di cui il ricovero costituisca “pertinenza”; alle stesse conclusioni si perviene, peraltro, anche sulla base delle sopravvenute disposizioni normative, ossia l’art. 6 comma 1 bis D.L. 39/2023, conv. in L. 68/2023, che permetterebbe, per “singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie” (cfr. punto A19 All.to A al D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017), sia il ricorso all’edilizia libera, sia di non richiedere l’autorizzazione paesaggistica.

(Tar Marche, sez. I, 25 novembre 2023, n. 774)

«E’ indubbio che la realizzazione di un ricovero attrezzi da giardino o per attività agricola, con le caratteristiche previste dal D.M. 2 marzo 2018 e dal Regolamento edilizio comunale, rientri nell’attività di edilizia libera; ciò è pacificamente ammesso anche dalla difesa comunale, che, tuttavia, contesta la ricorrenza nella specie della pertinenzialità rispetto ad altro edificio principale.
Ma, come visto, nel terreno dei ricorrenti, a causa dell’esistenza di vincoli specifici, non sarebbe possibile realizzare alcun edificio; se ne dovrebbe dedurre che nemmeno un piccolo ricovero attrezzi potrebbe installarsi, in loco, in edilizia libera, mentre, di converso, si sarebbe potuto fare se vi fosse stato (ovviamente legittimamente) un altro edificio a cui il ricovero fosse avvinto da pertinenzialità.
Ma questa conclusione appare irragionevole, posto che non si scorge la motivazione razionale secondo la quale uno stesso ricovero attrezzi, delle medesime fattezze, dovrebbe richiedere un titolo edilizio, per il semplice fatto che non è pertinenza di altro edificio.
Tanto più che il concetto di pertinenza a cui ricorre il Comune, pare rimandare alla nozione civilistica, in genere irrilevante in materia urbanistico edilizia (cfr. tra le molte, Consiglio di Stato sez. VI, 01/12/2021, n. 8011).
Quindi, interpretando l’elenco (da notarsi, normativamente autodefinito espressamente “non esaustivo”) del D.M. 2 marzo 2018 secondo i canoni del comma 2 dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al Codice civile, dovrebbe ritenersi che un piccolo ricovero attrezzi, avente le prescritte dimensioni, potrebbe, per analogia, rientrare tra le opere ad edilizia libera.
Alle stesse conclusioni si perviene, peraltro, anche sulla base delle sopravvenute disposizioni normative, ossia l’art. 6 comma 1 bis D.L. 39/2023, conv. in L. 68/2023, che permetterebbe, per “singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie” (cfr. punto A19 All.to A al D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017), sia il ricorso all’edilizia libera, sia di non richiedere l’autorizzazione paesaggistica».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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