(Consiglio di Stato, sez. VII, 24 novembre 2023, n. 10082)
«[L]a sentenza del Tar è corretta nella parte in cui ha richiamato l’indirizzo esegetico consolidato della giurisprudenza amministrativo, secondo cui meri impedimenti individuali ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove scritte di un concorso, non impongono all’Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, III, sent. 8301 del 26 settembre 2022).
Mette infatti conto di osservare che il bando di concorso, nella parte in cui (art. 7, comma 5) ha previsto che “La mancata presentazione dei candidati nella sede d’esame nel giorno indicato comporta l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa” e che “la natura della prova preselettiva e la previsione, in condizioni di par condicio tra tutti i candidati, della previa pubblicazione della banca dati dei quesiti preselettivi nei 10 giorni antecedenti l’inizio della prima giornata d’esame, non avrebbero comunque consentito di procrastinare il termine previsto per la conclusione delle prove concorsuali di preselezione, che si sono svolte dal 30 giugno all’8 luglio 2021, né di derogare a quanto stabilito dal bando medesimo che, com’è noto, costituisce la lex specialis in materia”, persegue finalità di interesse pubblico generale meritevoli di tutela in quanto garantisce la par condicio fra tutti i concorrenti, senza frustrare o comprimere in modo eccessivo o irragionevole le esigenze dei singoli partecipanti afflittivi da oggettive cause di impedimento di cui l’Amministrazione non è responsabile e che la medesima non può riversare sulla procedura a discapito degli altri concorrenti.
Da ciò deriva anche l’infondatezza dell’assunto difensivo della ricorrente secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere all’espletamento di accertamenti sanitari che consentissero, all’epoca dei fatti, di verificare l’idoneità o meno del candidato a sostenere le prove, non essendo detto obbligo previsto né dalla legge, né dal regolamento, né dalla lex specialis del concorso.
Infine, non va sottaciuto che il ricorso introduttivo è stato depositato presso il Tar Lazio in data 21 ottobre 2021, ossia successivamente all’espletamento sia delle prove preselettive del concorso (svoltesi dal 30 giugno all’8 luglio 2021), sia delle prove scritte (svoltesi in data 12 ottobre 2021), ad ulteriore riprova dell’inconsistenza del diritto vantato dalla ricorrente a fronte della necessaria tutela dei controinteressati partecipanti alla procedura».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.