(Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2023, n. 9946)
«A detta dell’appellante vi sarebbero, invece, due diversi abusi, riversati in due diverse istanze, ciascuna pienamente rispettosa dei limiti volumetrici fissati dall’art. 39, comma 1, L. 724/94;
– erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inconferente la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento.
– si costituiva in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, parte appellata, chiedendo il rigetto dell’appello.
– alla pubblica udienza di smaltimento del 13 novembre 2023 la causa passava in decisione.
Considerando in diritto che:
– l’atto di annullamento oggetto di impugnativa veniva così motivato: “trattasi di richiesta di sanatoria ai sensi della L. 724/94 di un fabbricato bifamiliare su due livelli per complessivi mq 224,72 e mc 822,08, per il quale sono state avanzate due separate istanze dal richiedente. Ai sensi dell’articolo 39 della Legge 724/94 (definizione agevolata delle violazioni edilizie) le disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge 47/85 si applicano alle opere abusive che non abbiano comportato un ampiamento superiore a 750 mc. Si evidenzia che ai fini della individuazione dei predetti limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria ogni edificio va inteso quale complesso unitario che fa capo ad unico soggetto (come nel caso in esame) legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un’unica concessione in sanatoria (come ancora nel caso in esame) onde evitare la elusione del limite dei 750 mc (…)”.
– si tratta, a ben vedere, di una motivazione basata esclusivamente sul merito edilizio che esula dai profili di compatibilità paesaggistica delle opere abusive sui quali avrebbe dovuto pronunciarsi e fondare il proprio convincimento la Sovrintendenza;
– l’ambito di competenza della Soprintendenza è stato, infatti, delineato in base alla disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 20, della L. n. 449 del 1997, secondo cui “l’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell’amministrazione stessa”;
– deve dunque ritenersi fondato il primo motivo di appello avendo, nel caso di specie, la Soprintendenza esulato dalla sfera dei poteri a questa attribuiti;
– anche il secondo motivo di appello merita accoglimento in quanto, ai fini del rispetto dei limiti volumetrici di cui al comma 1 dell’art. 39 L. 724/94, non è ostativa la circostanza che i beni appartengano fisicamente ad un unico compendio immobiliare poiché anche in tale evenienza il condono “separato” è ammissibile purché gli abusi costituiscano entità scindibili e tra loro autonome;
– come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare, infatti, “laddove all’interno di un unico compendio immobiliare sia possibile individuare abusi ontologicamente diversi, è possibile per essi presentare distinte richieste di condono (ciascuna delle quali soggiacerà al ridetto limite volumetrico), mentre in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurime istanze, sommate assieme, a non eccedere la volumetria di 750 mc” (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n.2693/2016, Cass. pen., sez. III, nr. 358/1996);
– la Corte Costituzionale ha chiarito che per “le nuove costruzioni è prevista la possibilità (derogatoria e, come tale, di stretta interpretazione) di calcolare la volumetria per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria” (C. Cost. sent. n. 302/1996);
– questo Consiglio ha ulteriormente precisato che il limite massimo di volume “per le nuove costruzioni (che, come tali, per la differenza di situazione oggettiva, non possono avere un parametro di preesistente riferimento non essendovi costruzione originaria) costituisce un limite unico (riferito alla nuova costruzione, complessivamente considerata con carattere unitario a prescindere dalle unità immobiliari ai fini catastali) ed assoluto, con un derogatorio temperamento (di stretta interpretazione) riferibile esclusivamente alle ipotesi eccezionali in cui è ammessa la scissione delle domande di sanatoria per effetto di suddivisione in autonome costruzioni o di limitazioni quantitative del titolo in base al quale si chiede il condono-sanatoria” (Cons. St., sez. IV n.3631 del 2017, Consiglio di Stato sez. VI, n.399/2021);
– nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che le unità oggetto delle due istanze di condono hanno ingressi autonomi, strutture autonome, sono prive di spazi comuni e del tutto indipendenti; presentano, quale unico punto di contatto, una parziale sovrapposizione;
– la ripartizione ed autonomia degli immobili presenta, quindi, caratteristiche tali da giustificare una valutazione autonoma in sede di condono;
– restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
– alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l’appello è fondato in relazione ai profili indicati e va accolto;
– per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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