Edilizia e urbanistica

È illegittimo, per difetto di presupposto nonché per difetto di istruttoria e di motivazione (con conseguente necessità di una più compiuta riedizione del potere), l’ordine di demolizione adottato a fronte di un’incertezza che appare imputabile a disattenzioni e negligenze di entrambe le parti del “rapporto amministrativo” (nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha rilevato che, rispetto alla presunzione inerente l’unicità del progetto di trasformazione, l’attività concretatasi nei provvedimenti impugnati afferma e non spiega sia il presupposto della diversità progettuale sia gli elementi attestanti le presunte difformità, peraltro a fronte della produzione in giudizio, da parte del privato, di una rilevante documentazione da cui emerge una sostanziale sovrapposizione fra quanto assentito e quanto realizzato).

(Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2023, n. 9749)

«Dall’esame degli atti risultano fondati i rilievi dedotti in termini di difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ad alcuni dei presupposti fondanti la disposta demolizione, che risultano quindi carenti nella rispettiva individuazione.
3.1 Infatti, se per un verso successivamente alla licenza edilizia del 1961 risultano essere stati ottenuti ulteriori titoli e pareri favorevoli, anche in ordine al vincolo archeologico [prot. n. … del 14 gennaio 1966] ed a quello paesaggistico [prot. n. … del 13 aprile 1968], per un altro verso l’affermazione posta a base della valutazione di irrilevanza di tali sopravvenienze – nel senso che la soluzione progettuale sarebbe stata diversa da quella posta a base della licenza del 1961 – non trova conforto, non almeno con un sufficiente grado di chiarezza, dall’esame della documentazione in atti.
Ciò in particolare con riferimento al progetto assentito nel 1961, di cui non è evidente l’oggetto esatto e in relazione al quale per un verso non è chiarito come sarebbe possibile affermare, a distanza di decenni, che la relativa licenza del 1961 sia (per tutto questo tempo rimasta) giuridicamente inefficace e, per altro verso, non vengono specificate le difformità fra quanto realizzato e quanto ivi assentito; né vengono specificati e chiariti gli elementi difformi nel progetto poi assentito in ordine ai vincoli archeologici e paesaggistici.
3.2 Come noto, il titolo edilizio resta privo di efficacia sino al rilascio dei titoli autorizzatori concernenti i vincoli latu sensu culturali.
3.2.1 Nel caso di specie, rispetto alla presunzione inerente l’unicità del progetto di trasformazione, l’attività concretatasi nei provvedimenti impugnati afferma e non spiega sia il presupposto della diversità progettuale sia gli elementi attestanti le presunte difformità.
3.3 Piuttosto, parte appellante ha prodotto una rilevante documentazione da cui emerge una sostanziale sovrapposizione fra quanto assentito e quanto realizzato (cfr. allegati nn. 10 ss. del fascicolo di primo grado). Il che rileva nella duplice prospettiva sia della controversa efficacia giuridica della licenza del 1961 sia del carattere essenziale o meno delle difformità contestate rispetto alla stessa.
4. Da ciò consegue la fondatezza dell’assorbente profilo dedotto in termini di eccesso di potere per difetto di presupposto nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, a fronte di una vicenda nella quale l’incertezza determinatasi parrebbe possa imputarsi a disattenzioni e negligenze di entrambe le parti del “rapporto amministrativo”. Occorre dunque che l’amministrazione comunale, nella naturale sede procedimentale e in fattiva collaborazione da parte del privato, esamini adeguatamente il progetto assentito in sede edilizia, quelli assentiti nei pareri favorevoli predetti, lo stato di fatto attuale nonché gli elementi tecnici forniti dalle parti, oltre a quanto posto a base della sopravvenuta istanza di ripristino, posta a base della istanza di rinvio.
3.4. Si intende che tale riesame dovrà tradursi nell’adozione di un atto o provvedimento espresso, in un termine congruo, assicurando finalmente un ordinato e coerente assetto della vicenda.
5. L’appello va pertanto accolto sotto l’assorbente profilo indicato; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accolto il ricorso di prime cure nei medesimi sensi, annullando la demolizione ai fini di una più compiuta riedizione del potere».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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