Edilizia e urbanistica

L’esercizio della facoltà di costruire in aderenza (se consentita anche dallo strumento urbanistico) postula l’inesistenza sul confine di finestre altrui; nel diverso caso di esistenza sul confine di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui: tale previsione – contenuta nell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 – è tassativa e non ammette deroghe, sicché l’obbligo di rispettare la distanza minima si applica anche per i tratti di parete privi in parte di finestre e finanche nell’ipotesi di due fabbricati funzionalmente collegati ed appartenenti al medesimo proprietario.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 10 novembre 2023, n. 9648)

«L’esercizio della facoltà di costruire in aderenza, consentita anche dallo strumento urbanistico, postula l’inesistenza sul confine di finestre altrui.
19. Nel diverso caso (come quello per cui è causa, giusta descrizione allegata in atti) di esistenza sul confine tra due mappali di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui.
20. Nella suddetta disposizione (art. 9, c. 1, lett. 2, del d.m. n. 1444/1968), la distanza minima di metri dieci è tassativa e non ammette deroghe.
20.1. Il presupposto fondamentale è la presenza di almeno una parete finestrata nella parete edificata dal preveniente sul confine, che fa scattare l’applicazione della distanza dei 10 metri nei confronti del prevenuto.
21. Va osservato che le previsioni normative che impongono distanze minime tra costruzioni (distacchi) sono finalizzate ad evitare intercapedini potenzialmente malsane, cioè dannose per la salubrità pubblica. Tale scopo, sotteso dal d.m. n. 1444 del 1968, è stato reso evidente da consolidata giurisprudenza amministrativa e civilistica.
22. Il citato decreto infatti, non interviene per tutelare gli interessi dei diritti di proprietà privata tra immobili vicini, bensì per tutelare interessi generali quali l’ordinato sviluppo dell’edilizia e la salute pubblica (Cons. di Stato n. 2086/2017).
23. Poiché la tutela degli interessi pubblici alla salubrità dell’aria passa anche attraverso l’impedimento di collocare manufatti, volumi e costruzioni a distanze inferiore a quelle minime imposte in primis dal d.m. n. 1444/1968, la presenza anche di una sola parete finestrata fa scattare l’applicazione della distanza dei 10 metri.
24. Tale limite, in ragione della ratio sottesa al già citato art. 9, c. 1, n. 2, del decreto, va computato, peraltro, con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015 n. 2661).
25. Più precisamente, la giurisprudenza ha affermato che tale limite trova applicazione anche quando esistano finestre in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edifici antistante, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta.
L’obbligo di rispettare la distanza minima si applica, quindi, anche per i tratti di parete privi in parte di finestre (Cass. Civ. n. 11048/2022, n. 38243/2021, n. 15178/2019, n. 12129/2018).
25.1. Per le ragioni che precedono, non è condivisibile la tesi di parte resistente […] secondo cui l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 nonché gli artt. 6.1.1., 6.1.3., 8.1.8. del P.G.T. non troverebbero applicazione alla fattispecie non potendo, tale distanza, “applicarsi a due fabbricati funzionalmente collegati e appartenenti al medesimo proprietario”.
25.2. E invero, la natura inderogabile degli interessi tutelati dalla norma non ammette deroghe se non nei casi previsti dal decreto medesimo; casi (id est, eccezioni) che non si evincono dal permesso di costruire […]».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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