(Tar Lombardia, Milano, sez. V, 31 ottobre 2023, n. 2545)
«Nel verbale n. 1 della seduta preliminare del 16 dicembre 2022, la commissione aveva, in effetti, articolato il meccanismo di valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni scientifiche mediante l’attribuzione di punteggi numerici per singoli parametri e, per taluni titoli professionali, per sotto-parametri. […]
13.6. Senonché, dell’applicazione di tali punteggi specifici non vi è traccia nei successivi verbali della commissione. Segnatamente, nel verbale n. 2 della seduta del 18 gennaio 2023 – relativa alla valutazione preliminare dei candidati – […], la commissione ha proceduto a illustrare, in forma puramente discorsiva, il giudizio sui titoli professionali, sui titoli accademici e sulle pubblicazioni dei singoli candidati, mentre nel verbale n. 3 della seduta dell’8 febbraio 2023 – relativa alla discussione sui titoli, sulla produzione scientifica e sulla prova orale – […], la commissione ha indicato, per ogni candidato, il punteggio cumulativo conseguito in relazione a tutti i titoli professionali, ai titoli accademici e a ciascuna pubblicazione. […].
13.7. Ne emerge la correttezza della prospettazione attorea: per i titoli professionali, la commissione ha assegnato solamente un punteggio cumulativo (es., per il ricorrente, pari a 13,00), non articolato in punteggi analitici riferibili a ciascun titolo valutabile, mentre, per le pubblicazioni, la commissione ha attribuito sì un punteggio per ciascuna di esse, senza però indicare quali sotto-punteggi siano stati assegnati per ciascun parametro valutativo in cui il giudizio avrebbe dovuto essere scomposto.
13.8. A tanto consegue, altresì, la fondatezza della censura basata sulla violazione dell’autovincolo. Infatti, sebbene – come già esposto – il giudizio finale delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori universitari non si attagli, ex lege, all’attribuzione di punteggi numerici, è anche vero che, laddove la commissione, spontaneamente, si vincoli a siffatto meccanismo valutativo, non può, poi, disattenderlo. «Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle susseguenti determinazioni; l’autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali; la garanzia dell’autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti» (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8209; Id., 20 aprile 2021, n. 3180; Id., 4 agosto 2022, n. 6872; Id., 30 settembre 2022, n. 8432).
13.9. Al contempo, la violazione dell’autovincolo si riflette sulla tenuta motivazionale della valutazione, posto che non è dato comprendere sulla base di quali elementi la commissione abbia attribuito i punteggi cumulativi, neppure attraverso la lettura delle relazioni sui singoli candidati (di cui al verbale n. 2), trattandosi di giudizi descrittivi che, pur dando evidenza dei pregi e delle debolezze degli aspiranti ricercatori, non permettono una correlazione automatica con i punteggi analitici predisposti dalla commissione».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.