(Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 27 ottobre 2023, n. 784)
«[S]ulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) la disciplina ex art. 42-bis del DPR 327/2001 da un lato legittima l’amministrazione ad acquisire i beni occupati per scopi di interesse pubblico ma non espropriati, e dall’altro vincola l’amministrazione a restituire i beni qualora gli stessi non vengano acquisiti. La norma regola sia il calcolo dell’importo dovuto quale prezzo di acquisto, sia il calcolo del risarcimento per occupazione senza titolo. Il bene di cui non sia disposta l’acquisizione deve essere restituito previa rimessione in pristino, fermo restando l’obbligo al risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo;
(b) la giurisdizione sulle voci risarcitorie o indennitarie appartiene al giudice ordinario (v. Cass. civ. SU 20 luglio 2021 n. 20691), mentre il giudice amministrativo resta titolare della cognizione sulle valutazioni di interesse pubblico riguardanti la scelta tra restituzione e acquisizione. In questa prospettiva, la giurisdizione amministrativa si estende alla corretta individuazione del metodo di stima del valore venale del bene, che costituisce il presupposto logico sia della spesa per l’acquisizione sia del risarcimento per la pregressa occupazione senza titolo (tanto nel caso di acquisizione quanto nel caso di restituzione);
(c) il potere si considera legittimamente esercitato se, oltre alla decisione tra le due ipotesi alternative, e indipendentemente dall’opzione scelta, viene indicato al proprietario il valore venale del bene, sul quale si calcola automaticamente il danno da occupazione senza titolo nella misura del 5% annuo ai sensi dell’art. 42-bis comma 3 del DPR 327/2001. L’eventuale danno ulteriore dovrà essere dimostrato dal proprietario, e potrà essere accertato davanti al giudice ordinario, senza interferenze con la conclusione del procedimento amministrativo;
(d) in sede di ottemperanza è quindi possibile esaminare le obiezioni della parte ricorrente sulla quantificazione del valore del terreno occupato. Tale quantificazione non solo è una componente necessaria della decisione che l’amministrazione deve comunicare al proprietario del terreno, ma è anche un passaggio ineludibile dell’attività sostitutiva del commissario ad acta;
(e) […] venendo quindi al punto, si ritiene che tra i metodi di calcolo sopra esposti quello maggiormente corretto sia [il seguente]. Il valore venale del bene occupato ha come riferimento necessario la qualificazione giuridica posseduta prima della trasformazione che ha reso possibile l’utilizzo pubblico. Il danno inflitto al proprietario è la perdita della disponibilità del bene per come si trovava originariamente nel suo patrimonio. La consistenza assunta dal bene dopo la trasformazione non faceva parte del patrimonio originario, e dunque il proprietario, nel momento in cui chiede la restituzione previa rimessione in pristino, non ha diritto ad appropriarsene sotto forma di equivalente monetario;
(f) […];
(g) se per la qualificazione giuridica del bene occorre fare riferimento alla situazione originaria, il valore di mercato è invece rapportato all’attualità. Questo è evidente nell’ipotesi dell’acquisizione, in quanto il passaggio di proprietà non è retroattivo, e dunque può avvenire soltanto sulla base di prezzi aggiornati. Lo stesso vale però per l’ipotesi della restituzione, perché il valore venale attuale è sempre la base del risarcimento per occupazione senza titolo ai sensi dell’art. 42-bis comma 3 del DPR 327/2001;
(h) il criterio della qualificazione giuridica originaria del bene si applica in contrapposizione alla trasformazione intervenuta dopo l’occupazione da parte dell’amministrazione, come si è visto sopra, ma è recessivo rispetto all’evoluzione della disciplina urbanistica. In particolare, quando venga introdotta una zonizzazione non coerente con la trasformazione del bene, e risulti chiaro quindi che non vi è un interesse pubblico all’acquisizione, il proprietario deve essere risarcito anche per l’impossibilità temporanea di utilizzare i nuovi diritti edificatori. […]».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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