(Tar Lazio, Roma, sez. II Ter, 24 ottobre 2023, n. 15742)
«Con ordinanza del Consiglio di Stato 852/2023 è stata riformata la decisione cautelare di primo grado e concessa la richiesta sospensione, affermando la “rilevante limitazione di un’attività economica” e la sussistenza del “necessario fumus boni iuris del gravame atteso che, come risulta dalla consolidata giurisprudenza di questa Sezione, gli impianti a carboni attivi – meno inquinanti rispetto alle canne fumarie – possono essere utilizzati anche al di fuori del centro storico, non essendo dunque consentita l’interpretazione restrittiva per la quale tali vie di fumo sono possibili solo per i locali siti in determinati contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico;”.
6. Alla pubblica udienza del 19.09.2023, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso, a un più approfondito esame, proprio della presente fase di merito, va accolto per l’assorbente fondatezza delle censure con cui la ricorrente ha lamentato l’erroneità della lettura dell’art. 64 bis [del Regolamento di igiene di Roma Capitale, come modificato dalla DAC n. 12/2019] sottesa all’agere amministrativo.
E’ infatti ormai consolidato l’orientamento del Consiglio di Stato, formatosi con riferimento a provvedimenti (repressivi o di declaratoria di inefficacia di Scia) di Roma Capitale, ed espresso anche nella fase di appello cautelare del presente giudizio, secondo cui gli impianti a carboni attivi – meno inquinanti rispetto alle canne fumarie – possono essere utilizzati anche al di fuori del centro storico, con espresso superamento, dunque, della lettura restrittiva della norma sinora offerta da Roma Capitale, in base alla quale tali vie di fumo sono possibili solo per i locali siti nelle zone di pregio ove non è possibile l’installazione delle tradizionali canne fumarie, previa attestazione dei competenti enti di tutela (Consiglio di Stato nell’ordinanza già citata, n. 852/2023; nello stesso senso cfr. sez. V, ordinanze 2 dicembre 2022, n. 5652 e 22 aprile 2022, n. 1856).
Il giudice di appello, inoltre, ancorché in sede cautelare (cfr. ordinanza sez. V, 27 maggio 2022, n. 2487), ha poi esteso all’art. 64 bis, quale norma a regime, le valutazioni di illegittimità di una interpretazione tale da restringere al solo centro storico la possibilità di utilizzo dei sistemi alternativi allo smaltimento dei fiumi formulate nella sentenza della sezione V del medesimo Consiglio con la decisione n. 6270 del 13 settembre 2021, con riferimento alle disposizioni transitorie contenute nel medesimo art. 64 bis.
Il Collegio, pertanto, alla luce di una rimeditazione della questione, ritiene di aderire all’orientamento del giudice di appello, l’opzione ermeneutica prescelta dal quale appare coerente con la normativa sovraordinata e con i principi costituzionali evocati da parte ricorrente (cfr., sebbene in sede cautelare, Tar Lazio Roma, sez. II ter 4 aprile 2023, ordinanza n. 1842; nonché la recente sentenza della Sezione n. 14223/2023).
Ne discende l’accoglimento del ricorso in esame, a nulla rilevando la circostanza che la ricorrente gestisce una attività di laboratorio, anziché di somministrazione, stante la valenza generale dei principi in materia di attività non residenziale (sostanzialmente ritenuta dal Consiglio di Stato nell’accoglimento dell’appello cautelare); resta ferma la salvezza degli accertamenti, sinora non svolti, che la P.A. potrà effettuare in ordine alla idoneità o meno dell’impianto installato dalla ricorrente ad abbattere il livello delle emissioni inquinanti, non constando che la medesima resistente abbia provveduto, in fase procedimentale né dopo la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, di richiedere documentazione in proposito e/o di porre in essere apposite attività di accertamento».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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