Forze armate e forze di polizia, Ordinamento militare

Le valutazioni della Commissione di Avanzamento per gli Ufficiali sono connotate da ampia discrezionalità tecnica ed hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare; in proposito, il giudice amministrativo può verificare la logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio e, in particolare, l’adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia o l’applicazione di quest’ultimo con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto che l’impugnato provvedimento fosse affetto dai vizi prospettati dal ricorrente con riferimento ai punteggi assegnati per le categorie di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 1058 del Codice dell’Ordinamento Militare).

(Tar Lazio, Roma, sez. I Bis, 23 ottobre 2023, n. 15608)

«Le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica ed hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare.
Il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo non può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione, per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro e formano oggetto un giudizio indivisibile.
Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860). Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134). Il giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall’Amministrazione, ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti ovvero non omogenei nei confronti dei diversi candidati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505; TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555). Specificamente, il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell’acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell’apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall’adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest’ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (TAR Lazio, Sez. I bis, 28 maggio 2018, n. 59412; 8 febbraio 2017, n. 2143; 19 febbraio 2016, n. 2207; 21 maggio 2014, n. 5353; 10 marzo 2014, n. 2746).
3. Richiamati questi principi di carattere generale, che costituiscono la delimitazione dell’ambito entro cui può esercitarsi il sindacato giurisdizionale, deve procedersi all’esame delle doglianze in concreto articolate dal ricorrente, per verificare se, nel caso si specie, siano ravvisabili i vizi prospettati.
3.1. Il Collegio ritiene utile rappresentare che il D.P.R. n. 90/2010, come dedotto anche dalla parte ricorrente, pur attribuendo un ruolo rilevante alla documentazione caratteristica, configura il giudizio di avanzamento quale risultante di una valutazione complessiva.
Le norme che regolano la procedura di valutazione degli Ufficiali delle Forze Armate sono costituite dal combinato disposto dell’art. 1058 del D.lgs. n. 66/2010 e dagli artt. da 704 a 711 del D.P.R. n. 90/2010.
Le norme richiamate prevedono che i componenti della Commissione Superiore di Avanzamento esprimano dapprima una valutazione di idoneità all’avanzamento, che si sostanzia in un giudizio globale dell’attitudine dell’Ufficiale all’esercizio delle funzioni del grado superiore e che, successivamente, dopo la discussione collegiale, assegnino a ogni valutando un punto di merito compreso tra 1 e 30 (…), con i valori decimali espressi in centesimi. L’assegnazione dei punti di merito deve essere espressa per ciascun gruppo di qualità fisiche, morali e di carattere, professionali, intellettuali e culturali e attitudine a svolgere l’incarico superiore. Infine, i medesimi componenti della Commissione sono tenuti a motivare il punteggio assegnato, esplicitando attraverso personali formule discorsive le ragioni alla base del giudizio numerico.
Pertanto, l’attribuzione del punteggio numerico è il momento centrale del giudizio di avanzamento, mentre la successiva stesura delle schede motivazionali è il momento, nonché l’atto, con il quale viene fornita una schematica e precisa indicazione degli elementi che hanno condotto alla valutazione finale di ogni singolo candidato.
3.2. Nel caso di specie, il Collegio rileva alcune incongruenze tra quanto emerge dalla documentazione caratteristica e il raffronto tra i punteggi assegnati al ricorrente e al controinteressato per gli elementi di cui all’art. 1058 c.o.m.
Per quanto concerne il complesso di elementi di cui alla lett. a) dell’art. 1058 c.o.m. (qualità morali, di carattere e fisiche), invero, da un raffronto tra periodi trascorsi nel grado e relative note caratteristiche, non si comprende la motivazione per la quale il controinteressato superi il ricorrente, ancorché di un solo centesimo di punto.
Il ricorrente, invero, appare aver ottenuto, oggettivamente, valutazioni caratteristiche migliori del controinteressato, così come rappresentato nel ricorso.
Anche per quanto concerne la lettere b) del predetto art. 1058, com, (benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche) pur sottolineando la giurisprudenza che riconduce alla discrezionalità dell’Amministrazione la valutazione circa il “peso” degli incarichi e delle esperienze lavorative dei valutandi all’interno del giudizio complessivo sugli stessi, non può non evidenziarsi che, da un punto di vista meramente oggettivo e “numerico” , gli incarichi e le esperienze lavorative, nonché i periodi per i quali il ricorrente ha ottenuto aggettivazioni superiori, appaiono maggiori rispetto a quelli del controinteressato che, tuttavia, ha totalizzato, ancora una volta, un centesimo di punto in più rispetto al ricorrente.
Per quanto concerne la lett. c) dell’art. 1058 com, (doti intellettuali e di cultura) anche a voler tralasciare il dato che il ricorrente proviene dall’Accademia militare di Modena e dalla scuola di applicazione d’arma di Torino, egli possiede, tra l’altro, quattro lauree conseguite presso diverse Università statali, tre Master presso Università statali (cfr D.M. n. 270/2004) – di cui due di secondo livello e uno di primo livello, diciassette corsi trascritti sullo stato di servizio.
Il controinteressato, invece, possiede 1 laurea, 2 master, dieci corsi trascritti sullo stato di servizio.
Ciò nonostante la Commissione ha valutato entrambi con l’attribuzione del medesimo “assolutamente splendide” con punteggio di 27,56 al controinteressato e 27,55 al ricorrente.
Ora, è pur vero che le aggettivazioni utilizzate dai membri della Commissione nella redazione delle schede di valutazione rappresentano una personale modalità di illustrazione delle ragioni per le quali si è deciso di attribuire un determinato punteggio, che tali formule discorsive non sono graduabili e che non si può riconoscere alle stesse una precisa corrispondenza ai valori numerici espressi. (Cons. St., Sez. IV, n.7240/2002; TAR Lazio, Sez. I bis, n. 9876/2006), con conseguente possibilità di attribuire al medesimo aggettivo punteggi differenti. Tuttavia, per quanto concerne lo specifico settore di cui si discute, nel caso concreto appare astrattamente censurabile l’attribuzione di un centesimo di punto in più al controinteressato.
[…]
3.4. Da tali risultanze, dunque, il Collegio ritiene che l’impugnato provvedimento sia affetto dai vizi prospettati dal ricorrente, con riferimento ai punteggi assegnati per le categorie a) (qualità morali, di carattere e fisiche), b) (benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera) e c) (doti intellettuali e di cultura), apparendo la valutazione della Commissione violativa dei parametri di cui all’art. 704 del Testo unico del regolamento militare, con conseguente vizio della funzione. Il provvedimento, dunque, è illegittimo in parte qua».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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