Concorsi pubblici, Università

Il bando di concorso è intangibile da parte della commissione e questo predicato è posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione dei candidati; tali esigenze di ordine imperativo permangono quand’anche si constati che uno dei criteri previsti dalla normativa concorsuale non sarebbe applicabile e dunque non potrebbe svolgere alcuna utile funzione di selezione dei candidati, dal momento che l’errore giustifica un eventuale intervento correttivo dell’amministrazione che ha indetto il concorso, ma non già un’attività manipolativa della commissione.

(Consiglio di Stato, sez. VII, 6 ottobre 2023, n. 8711)

«Nel merito, gli appelli della controinteressata e dell’ateneo censurano la sentenza per non avere considerato che il criterio introdotto dalla commissione – «svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani ed esteri, comprensiva dell’attività svolta in qualità di assegnista e contrattista ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsista post dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398 e di contrattista ai sensi dell’art. 1, comma 14, della stessa legge 230/2005» – in sostituzione di quello previsto dal bando – «realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista» – sarebbe innanzitutto coerente con il settore concorsuale, in cui non è prevista la realizzazione di attività progettuale. Inoltre il medesimo criterio sarebbe solo specificativo rispetto alle attività di ricerca dei candidati comunque destinate ad essere valutate nella procedura concorsuale oggetto di controversia, sulla base del criterio «documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri». La sentenza sarebbe dunque erronea per avere erroneamente supposto, sulla base di un’interpretazione formalistica degli atti concorsuali, che attraverso il criterio appositamente introdotto la commissione si sarebbe auto-attribuita il potere di valutare titoli non utili in base al bando. In questa direzione si specifica che la commissione avrebbe da un lato tenuto conto del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, con attribuzione dello stesso punteggio alle due candidate parti di questo giudizio (5), mentre dall’altro lato l’attività di ricerca sarebbe stata oggetto di valutazione in via esclusiva in relazione al criterio introdotto dalla commissione (per il quale la controinteressata ha conseguito 6 punti, contro gli 0 assegnati alla ricorrente).
6. I motivi sono infondati.
7. Dalle stesse deduzioni in essi svolte si ricava che lungi dall’assolvere al suo compito, di applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla normativa concorsuale, la commissione giudicatrice ha trasmodato in una manipolazione della stessa: in primo luogo con la sostituzione di un criterio che sebbene non pertinente per il settore concorsuale, nondimeno lo stesso organo di gara non aveva il potere di sostituire; con il circoscrivere quindi la valutazione della «documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri» prevista dal criterio da ultimo menzionato, non oggetto di alcun intervento sostitutivo, al solo possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, così da sterilizzarne l’attitudine di mezzo di selezione qualitativa dei candidati, come ex post dimostrato dallo stesso punteggio assegnati; ed infine con l’attribuire rilievo determinante al criterio arbitrariamente introdotto, sul quale la dottoressa -OMISSIS-, titolare di assegno di ricerca dallo stesso ateneo resistente, ha conseguito un punteggio (6) risultato determinante per prevalere sulla ricorrente dottoressa -OMISSIS-.
8. L’operato così descritto è illegittimo, come statuito dalla sentenza di primo grado, perché la normativa concorsuale è intangibile da parte della commissione giudicatrice e questo predicato è posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione dei candidati al posto a concorso. La fattispecie oggetto di giudizio è in questo senso paradigmatica, dal momento che il criterio di valutazione introdotto dalla commissione si è rivelato determinante nella comparazione tra le due candidate. Sul punto va ancora precisato che queste esigenze di ordine imperativo permangono quand’anche si constati che uno dei criteri previsti dalla normativa concorsuale non sarebbe applicabile e dunque non potrebbe svolgere alcuna utile funzione di selezione dei candidati, come nel caso di specie, in cui si richieda di valutare attività progettuale per un settore concorsuale in cui questa non è prevista. L’errore giustifica un eventuale intervento correttivo dell’amministrazione che ha indetto il concorso, ma non già un’attività manipolativa della commissione, anche quando per il criterio che si riveli non pertinente non sia conseguentemente possibile attribuire alcun punteggio ai candidati».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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