Riconoscimento delle qualifiche professionali

Riconoscimento delle qualifiche professionali e Sistema di informazione del mercato interno (c.d. Sistema “IMI”): il Consiglio di Stato stabilisce che, per il principio del mutuo riconoscimento dei titoli, lo Stato membro ospitante non può sindacare la validità del titolo straniero che non sia stato invalidato dalle competenti Autorità straniere ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) della Direttiva 2005/36/CE, neppure sulla base di una comunicazione IMI.

(Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2023, n. 8573)

«L’art. 3, d.lgs. n. 206 del 2007 – di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – sancisce, per quanto riguarda il nostro ordinamento, un principio di equipollenza dei titoli professionali nell’ambito dell’Unione Europea. In particolare, ispirandosi ad una regola di buon senso, prima ancora che giuridica, tale principio, prevede che, alla qualificazione professionale che il cittadino ottiene in altro stato membro, debbano essere attribuite medesime validità, efficacia ed estensione in Italia, con direttiva destinata ad operare anche in prospettiva delimitativa; il che significa che il titolo conseguito all’estero garantisce tutte, ma altresì unicamente, le possibilità professionali offerte là dove esso è acquisito.
Per quanto di interesse nella presente sede, occorre ulteriormente rilevare che il Sistema di informazione del mercato interno (c.d. Sistema “IMI”) è lo strumento informatico, multilingue, obbligatorio – sviluppato dalla Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, per la cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca – cui gli Stati membri devono attenersi per lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione a tutte le direttive del mercato interno, compresa la menzionata Direttiva 2005/36/CE (cfr. in particolare art. 8, art. 50, paragrafi 1, 2 e 3, e art. 56 della Direttiva de qua), in osservanza del Regolamento 1024/2012/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, del 25 ottobre 2012, che ha abrogato la precedente decisione 2008/49/CE della Commissione (c.d. “regolamento IMI”).
Evidenzia il Collegio che, ai sensi del considerando n. 6 del citato regolamento “L’IMI dovrebbe essere considerato principalmente uno strumento utilizzato per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, che altrimenti si svolgerebbe attraverso altri mezzi, tra cui la posta ordinaria, il fax o la posta elettronica, sulla base di un obbligo giuridico imposto alle autorità e agli organismi degli Stati membri da atti dell’Unione”; dal successivo considerando n. 21 del medesimo regolamento, si evince che le informazioni ricevute da un’autorità competente attraverso l’IMI da un altro Stato membro hanno un “valore probatorio”.
La normativa europea è chiara e univoca nel delineare il sistema IMI quale strumento con funzione essenzialmente informativa e con valenza meramente probatoria, avente il fine precipuo di agevolare e rendere più rapida la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e, in definitiva, di contribuire ad accelerare le procedure e di ridurre i costi dovuti alle attese.
Trattasi di un’interpretazione che si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio che possa fondare, in materia, l’esigenza di operare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, nei termini e per il fine richiesti dall’appellante (cfr. Corte Giust. UE Gr. Sez., 6 ottobre 2021, C-561/19).
Dalla poc’anzi esplicitata chiara e univoca interpretazione, discende, del tutto logicamente e ragionevolmente, che una comunicazione IMI non potrebbe mai annullare o, comunque, rendere inefficace un titolo professionale di “abogado”, in assenza di una decisione nazionale interna di annullamento da parte delle autorità competenti.
Nella fattispecie, rileva il Collegio come l’IMI sulla base della quale l’Amministrazione italiana si è determinata con i provvedimenti di rigetto gravati in primo grado si sia limitata a comunicare l’irregolarità delle iscrizioni negli ordini professionali spagnoli e ad affermare che si sarebbe proceduto alla cancellazione delle stesse.
Alla luce degli atti del presente giudizio, è emerso che tali iscrizioni non sono state mai formalmente annullate, né sospese, dalle autorità spagnole che l’hanno disposta, ossia dai singoli “Colegios de Abogados”, competenti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) della Direttiva 2005/36/CE.
È dirimente rilevare che, di fatto, l’odierno appellante risultava ufficialmente munito del titolo di “abogado”, che lo abilitava all’esercizio della professione forense presso le Autorità giurisdizionali spagnole, al tempo in cui l’Amministrazione italiana adottava i decreti di rigetto gravati in primo grado (e non risulta, tuttora, diversamente).
Merita, dunque, positivo apprezzamento il quinto motivo di appello, con il quale l’interessato censura la violazione principio del mutuo riconoscimento dei titoli sancito negli artt. 13, 14, 50 e 51 della Direttiva 2005/36/CE, secondo cui lo Stato membro ospitante non può sindacare la validità del titolo straniero, che non sia stato invalidato dalle competenti Autorità straniere (nel caso di specie – si ribadisce – i “Colegios de abogado”).
Invero, l’Amministrazione italiana, procedendo al rigetto delle domande di riconoscimento del titolo di “abogado” – la cui sussistenza è presupposta e incontestata – non ha, sostanzialmente, riconosciuto la perdurante validità ed efficacia dei titoli in questione, così contravvenendo al predetto principio di valenza europea.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tar nella sentenza ivi impugnata – si ribadisce – è l’iscrizione come “abogado”, né annullata, né mai sospesa, a far sorgere il diritto a esercitare la professione di “abogado” in Spagna e nel resto dell’Unione Europea.
Aggiungasi che, procedendo ad emettere il decreto di reiezione in primo grado, motivando sulla base di una mera comunicazione, tramite il sistema IMI – della cui natura si è già ampiamente riferito -, di irregolarità dei titoli di iscrizione negli ordini professionali spagnoli, l’amministrazione non si è, peraltro, conformata ai canoni, di derivazione europea, di proporzionalità – principio insito nell’art. 97 della Costituzione quale corollario del buon andamento – e di ragionevolezza.
Invero, nel contesto di una generale situazione di incertezza nell’ordinamento spagnolo, di cui è sintomatica la comunicazione di varie IMI – sia precedenti che successive alla generale IMI n. -OMISSIS-del 2016, di senso tra loro contrastante e, talora, in sé, dal contenuto non chiaro e univoco – a fronte dell’unico dato obiettivo e certo della sussistenza di iscrizioni ancora valide, sarebbe stato ragionevole e proporzionato che l’Amministrazione italiana, nel rispetto del citato principio del mutuo riconoscimento dei titoli professionali, procedesse al riconoscimento dei titoli di “abogado” formalmente rilasciati dalle Autorità spagnole, eventualmente esprimendosi con riserva o, comunque, risolutivamente condizionando le proprie determinazioni all’eventualità di un successivo annullamento dei titoli stessi che, del resto, non è poi mai avvenuto (soluzione, peraltro, proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere del 27 luglio 2015, richiesto dallo stesso Ministero della Giustizia) e fatte, in ogni caso, salve le ulteriori valutazioni che l’Amministrazione avrebbe potuto compiere in materia (cfr., Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022).
In definitiva, come poc’anzi anticipato, merita accoglimento il quinto motivo di appello, con il quale è stata censurata la violazione del principio del mutuo riconoscimento dei titoli sancito negli artt. 13, 14, 50 e 51 della Direttiva 2005/36/CE».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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