(Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2023, n. 8508)
«Il provvedimento amministrativo, in ragione della sua imperatività, possiede come è noto la capacità di modificare la sfera giuridica dei suoi destinatari, producendo la nascita, la modifica o l’estinzione delle situazioni giuridiche di cui essi siano titolari.
Laddove il provvedimento sia produttivo di un effetto incrementativo del patrimonio giuridico del cittadino, sub specie della attribuzione di una situazione giuridica vantaggiosa in capo allo stesso, questa integra una entità giuridicamente – oltre che economicamente – rilevante, indipendente dall’atto che ne ha determinato la genesi e sottoposta, entro determinati limiti, al potere di disposizione del suo titolare, al quale è appunto riconducibile la rinuncia alla stessa.
Tale conclusione non contraddice l’imperatività del provvedimento, la quale rinviene la sua espressione principale nella produzione unilaterale dell’effetto giuridico proprio dello stesso, ma si correla al fatto che questo si traduce nella attribuzione al suo destinatario di una situazione giuridica autonoma, appartenente al patrimonio giuridico dello stesso e di cui egli è legittimato a disporre, quantomeno in senso dismissivo.
Del resto, proprio perché trattasi di una situazione di vantaggio la cui realizzazione presuppone l’iniziativa del suo titolare, è evidente che l’autoritatività della vicenda amministrativa si esaurisce nella fase genetica di quella situazione, essendo rimessa alla volontà del suo titolare di darvi piena ed effettiva esecuzione.
Né potrebbe sostenersi che, ammettendo ciò, sarebbe smarrita la tensione finalistica del provvedimento (e degli effetti da esso prodotti), siccome orientato al perseguimento (anche) del pubblico interesse, con la conseguente necessaria sottrazione del suo effetto, una volta prodotto, alla volontà rinunciativa del suo titolare.
Non deve infatti trascurarsi che il provvedimento incrementativo della situazione giuridica del privato si innesta pur sempre in una vicenda procedimentale caratterizzata dal necessario impulso ad essa dato dall’interessato, con la conseguente intrinseca subordinazione della realizzazione dell’interesse pubblico, che a quei provvedimenti (come a tutte le manifestazioni di volontà della P.A.) si connette, alla persistente volontà del suo destinatario.
Ciò non significa che lo ius poenitendi del cittadino, il quale abbia ottenuto il provvedimento favorevole da lui richiesto, possa esplicarsi ad libitum, apprestando l’ordinamento i rimedi per “sanzionare” la condotta ondivaga del suddetto: basti considerare la materia dei contratti pubblici di appalto, nel cui ambito alla rinuncia dell’aggiudicatario alla situazione di vantaggio sorta a suo favore dal provvedimento di aggiudicazione, manifestata attraverso la sottrazione all’obbligo di sottoscrizione del contratto, consegue l’incameramento da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria, ovvero quella edilizia, in cui la mancata realizzazione nel termine prescritto dell’intervento assentito determina la decadenza del titolo e la necessità, al fine di ottenerne uno nuovo, di presentare una nuova istanza all’Amministrazione.
Va altresì evidenziato che la rinuncia, al fine di produrre il suo tipico effetto abdicativo, deve essere priva di elementi condizionanti e, laddove alla situazione giuridica attiva che ne costituisce oggetto abbia fatto seguito la modifica della realtà materiale, deve essere accompagnata dalla eliminazione dei relativi effetti, ai fini del completo ripristino della situazione quo ante.
9.3. Una volta ammessa, sul piano teorico e sistematico ed alle condizioni appena illustrate, la rinuncia all’effetto vantaggioso derivante dal provvedimento a favore del suo destinatario, alla relativa dichiarazione non può che conseguire la vanificazione del provvedimento quale atto produttivo di effetti giuridicamente rilevanti: ciò che induce a considerarlo tamquam non esset, anche indipendentemente dal suo espresso ritiro in autotutela.
Ne discende che, sussistendone i presupposti di legge, l’interessato, una volta venuta meno la precedente vicenda procedimentale (amputata del suo effetto principale), sarà legittimato a presentare una nuova istanza, anche avente ad oggetto lo stesso bene giuridico oggetto di abdicazione: così, nell’esempio che precede, la decadenza del permesso di costruire non preclude all’interessato di avviare un nuovo procedimento, avente ad oggetto lo stesso progetto edilizio originariamente assentito dall’Amministrazione.
9.4. E’ evidente che ampio spazio deve essere riconosciuto, al fine di verificare l’ammissibilità di una nuova istanza, alla ragione della rinuncia (quella che, in chiave civilistica, potrebbe definirsi la “causa” della stessa) ed al contesto giuridico e fattuale nell’ambito del quale essa è maturata, dovendo escludersi l’ammissibilità di iniziative meramente opportunistiche o emulative».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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