Concorsi pubblici

Le domande poste ai candidati (nella specie i quesiti somministrati nella prova preselettiva) devono essere attinenti alle materie previste dal bando di concorso; diversamente opinando, non si rispetterebbe il principio di “stretta interpretazione” e si trascenderebbero i limiti posti dai principi di immodificabilità del bando di concorso (cosiddetto autovincolo), di par condicio dei partecipanti e di tutela dell’affidamento.

(Tar Lazio, Roma, sez. I Quater, 25 settembre 2023, n. 14154)

«Nel merito, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione” (cfr.: T.A.R. Roma, Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 441; in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. III, 07 aprile 2023, n. 3637, e Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).
I principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, infatti, verrebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, così come sarebbe compromesso il principio dell’autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (conf.: Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).
3.1. Invero, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego configurano un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c (conf.: Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 03 gennaio 2023, n. 79) e, pertanto, non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, co. 1, disp. prel. c.c.). Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse – sempre che a tale operazione non si oppongano interessi pubblici diversi e di maggior rilievo – che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati possibile.
4. Nella specie, l’art. 7 del bando di concorso prevede espressamente che “La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d’Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica; di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell’ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo.”.
Deve, quindi, conseguentemente ritenersi che le materie di esame fossero esclusivamente quelle enumerate nella sopra richiamata disposizione.
5. Nella specie, basta considerare, con riferimento alla domanda n. 37 […] ed alla domanda n. 38 […], contenute nel test somministrato al ricorrente e contemplate già in sede di sommaria delibazione dall’Ordinanza Tar Lazio, Sez. I Quater, 14 ottobre 2022 n. 6381- che esse non rientrano in alcuna delle materie indicate nella lex specialis, involgendo competenze relative alle diverse discipline della geopolitica e della storia internazionale.
Diversamente opinando, non si rispetterebbe il principio “di stretta interpretazione” e si trascenderebbero i limiti posti dai principi di immodificabilità del bando di concorso (cosiddetto “autovincolo”), di par condicio dei partecipanti e di tutela dell’affidamento.
Né può ritenersi che una tale valutazione costituisca un indebito straripamento del sindacato giurisdizionale nel merito amministrativo, atteso che, con il bando di concorso e, in particolare, con la scelta delle materie ritenute maggiormente idonee a selezionare le professionalità da reclutare, la pubblica amministrazione consuma anticipatamente la propria discrezionalità, per cui rientra pienamente nell’ambito della giurisdizione amministrativa la verifica della riconducibilità dei quesiti effettivamente somministrati all’alveo delle materie che l’amministrazione stessa ha discrezionalmente indicato negli atti concorsuali».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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