Concessioni demaniali marittime, Edilizia e urbanistica

Il regime amministrativo previsto per l’avvio di uno stabilimento balneare è esclusivamente quello della SCIA, previo rilascio, nel caso di attività da svolgersi sul demanio, di concessione demaniale.

(Tar Sicilia, Catania, sez. III, 11 settembre 2023, n. 2640)

«[S]econdo la pacifica giurisprudenza amministrativa, non sussiste alcuna preclusione allo svolgimento dell’attività di stabilimento balneare su un’area di proprietà privata, piuttosto che su un’area assentita in concessione, a condizione che ciò avvenga, come ovvio, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche di zona e dei vincoli paesaggistici esistenti (cfr per tutte TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, n.1132/2008, confermata sul punto da CdS n. 2895/2012, che ha riformato la sentenza sotto altro profilo).
In tale ipotesi, certamente residuale rispetto al caso classico dello stabilimento sul demanio, nessuna concessione demaniale deve essere richiesta e rilasciata.
Nella fattispecie esaminata, l’area di proprietà della società ricorrente […], sulla quale è stata avviata l’attività turistico-balneare, risulta ubicata in prossimità del mare ed è attigua ad un’area demaniale marittima […] sulla quale è stata rilasciata la concessione […] per la realizzazione di un solarium a servizio della predetta attività – ancora da sorgere al momento del rilascio della concessione – con strutture e/o manufatti aventi caratteristiche di precarietà, da realizzarsi prevalentemente sulla superficie privata.
Nel caso esaminato, quindi, parte ricorrente è titolare della concessione […] per la realizzazione di un solarium sul bene demaniale, nonché proprietaria dell’area contigua sulla quale realizzare, per la gran parte, le opere precarie per lo svolgimento dell’unitaria attività turistico balneare.
Conseguentemente, parte ricorrente ha presentato nel 2015 al Comune […] una segnalazione certificata, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, per l’avvio dell’attività di stabilimento balneare, rappresentando che il terreno interessato dalla unitaria iniziativa turistica era in parte di proprietà privata e in parte del demanio, giusta concessione demaniale marittima […].
Ciò posto, il Collegio deve limitarsi ad accertare, in questa sede, se la segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla ricorrente al Comune […] in data 5 giugno 2015 (della cui completezza e legittimità – anche sotto il profilo delle opere precarie in concreto realizzate – il Comune non risulta aver mai dubitato, come comprovato dal fatto che tra la documentazione da questo versata in atti, in adempimento del richiesto incombente istruttorio, non risulta che sia mai stata intrapresa alcuna attività sanzionatorio-repressiva nei confronti dell’attività medesima) sia titolo idoneo per lo svolgimento dell’attività di stabilimento balneare sull’area privata, come sostenuto dal ricorrente, o se, come ritenuto dall’amministrazione nel gravato provvedimento, la ricorrente sia invece “priva della necessaria autorizzazione/concessione comunale per l’attività turistico balneare sull’area privata a cui la concessione demaniale era strettamente legata”.
Ad avviso del collegio, la prospettazione di parte ricorrente è convincente.
Invero, il regime amministrativo previsto per l’avvio di uno stabilimento balneare, secondo quanto riportato nella tabella A (Sezione I – Attività commerciali e assimilabili – punto 4 – Attività 75/76) allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 è esclusivamente quello della SCIA, previo rilascio, nel caso di attività da svolgersi sul demanio, di concessione demaniale.
Ed invero, già a partire dal D. Lgs. n.59/2010 (di recepimento della Direttiva servizi) si è assistito ad un vero capovolgimento dei principi fino a quel momento applicati e che imponevano, per l’esercizio di un’attività regolamentata, il rilascio di un titolo autorizzatorio.
Il c.d. regime autorizzatorio, infatti, consistente nell’imporre ad un soggetto che intende esercitare un’attività di servizi, l’onere di richiedere ad una pubblica amministrazione il rilascio di un provvedimento formale (espresso o tacito), da regola è divenuto l’eccezione, realizzandosi così un’autentica liberalizzazione delle attività economiche private.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, la Scia presentata dalla ricorrente avente ad oggetto l’avvio dell’attività di “stabilimento balneare” sull’area di proprietà privata (della cui legittimità e conformità a legge il Comune non risulta aver mai dubitato) deve considerarsi titolo idoneo e sufficiente allo svolgimento dell’attività medesima, non potendo richiedersi da parte dell’Amministrazione regionale alcun ulteriore e formale provvedimento comunale, autorizzatorio o concessorio, e non giustificandosi, pertanto, il provvedimento di decadenza motivato “per essere il titolare ancora privo della necessaria autorizzazione/concessione comunale per l’attività turistico balneare su area privata a cui la concessione demaniale era strettamente legata”».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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