Procedimento disciplinare, Pubblico impiego, Sanzioni disciplinari

In materia di procedimento disciplinare il sindacato giurisdizionale è sì “debole” ma non per questo nullo, sicché tale sindacato deve potersi pur sempre estendere alla verifica della legittimità del procedimento e della sanzione disciplinare.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 5 maggio 2023, n. 4554)

«[P]ur dovendosi ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato sui margini di discrezionalità insiti nell’apprezzamento dei fatti rilevanti sul versante disciplinare, della loro gravità e del rigore della risposta sanzionatoria che debba scaturirvi (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. III, 12 dicembre 2022, n. 10852; sez. II, 4 novembre 2022, n. 9680, sez. II, 17 agosto 2022, n. 7157), va altresì ribadito l’orientamento di questo Consiglio (pur non condividendosi l’uso dell’aggettivo “debole”, trattandosi semplicemente di operare il sindacato consentaneo al giudizio di legittimità), secondo cui “In materia di procedimento disciplinare il sindacato giurisdizionale è sì ‘debole’ ma non per questo nullo. Nei limiti della sua tenuità, tale sindacato deve potersi pur sempre estendere alla verifica della legittimità dell’esercizio del pubblico potere, specie sanzionatorio, quanto meno dal punto di vista dell’adeguatezza dell’iter procedimentale seguito, segnatamente per quanto attiene alla istruttoria procedimentale, e del rispetto del principio di proporzionalità tra accadimenti come effettivamente accertati e punizione comminata.” (Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1787) o in caso di “manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2022, n. 9756)».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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