Autotutela, Concorsi pubblici

Nel caso in cui sussista una “disparità di trattamento” fra concorrenti che discenda da opposte pronunce giurisdizionali a fronte di identici motivi di ricorso, l’Amministrazione può avviare l’autotutela anche in presenza di giudicato.

(Tar Lazio, sez. I, 15 maggio 2023, n. 8262)

«Invero, l’amministrazione ha fornito una motivazione assolutamente carente delle ragioni per le quali si asteneva dal procedere al riesame degli elaborati. Difatti, appare evidente, dalla lettura delle pronunce giurisdizionali la peculiarità della posizione dell’odierno ricorrente: questi vedeva il proprio ricorso rigettato in forza di un’interpretazione a sé sfavorevole della disposizione di legge, mentre altri vedevano le identiche censure accolte. Si tratta, indi, di un contrasto esistente unicamente tra ipotesi ermeneutiche che non legittimano la proposizione di revocazione.
7.2. Nondimeno, di fronte a questa peculiare «disparità di trattamento», se non è possibile rinvenire un rimedio in sede giurisdizionale, è comunque concesso all’amministrazione procedere a riesaminare la posizione del candidato, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato: a corroborare tale conclusione, va osservato come l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria non debba avvenire necessariamente per rimuovere dall’universo giuridico un provvedimento viziato, potendo interessare anche atti legittimi (v. i casi i revoca del provvedimento amministrativo ex art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241). Conseguentemente, la sola presenza del giudicato amministrativo non costituisce, nel caso di specie (caratterizzato dalla presenza di opposte pronunce giurisdizionali), circostanza sufficiente per omettere l’attivazione del procedimento di autotutela.
7.3. D’altro canto, l’odierna vicenda si differenzia rispetto quella indicata dalla parte ricorrente (v. il decreto di nomina dei notai del 29 novembre 2011, adottato nonostante i giudicati amministrativi sfavorevoli ai candidati), atteso che in quel caso si era al cospetto di un provvedimento giudicato illegittimo, che veniva convalidato per ragioni di interesse pubblico ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241 cit.: orbene, in tali casi, l’amministrazione interveniva per sanare un vizio. Viceversa, nel presente giudizio, si è di fronte ad una mancata valutazione dell’opportunità di rivedere un proprio (legittimo) provvedimento: tale punto è dirimente perché permette di evidenziare come un’eventuale rivalutazione delle prove non darebbe luogo ad un illegittimo favoritismo nei confronti del ricorrente, né consoliderebbe una situazione giudicata illegittima (come nel caso invece deciso da Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1197).
7.4. Conseguentemente, il rifiuto opposto dall’amministrazione al riesame delle prove concorsuali deve considerarsi illegittimo.
8. L’accoglimento del ricorso determina l’annullamento del provvedimento gravato, con obbligo per l’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza dell’8 giugno 2017 formulata dal ricorrente, procedendo ad una nuova valutazione delle prove scritte, ovvero indicando le ragioni ostative all’esercizio dell’autotutela (che non possono, come visto, esaurirsi nella menzione dell’esistenza del giudicato favorevole)».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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