(Tar Marche, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 33)
Il Comune «ha interpellato direttamente [la controinteressata], senza dare conto dell’assenza di altri potenziali concorrenti e senza quindi tentare di ottenere un canone più vantaggioso. A questo riguardo non rilevano ovviamente le considerazioni svolte dalla controinteressata circa la maggiore efficienza che essa può garantire in ragione della collocazione geografica delle proprie filiali operative, visto che tali considerazioni non sono state svolte dal Comune in sede di valutazione delle condizioni di affidamento e che i criteri c.d. territoriali non possono essere comunque utilizzati per discriminare i potenziali concorrenti. Né rilevano le considerazioni svolte dalla difesa comunale circa il fatto che le c.d. candidature spontanee (quale nella specie è quella formulata dalla ricorrente in data 21 aprile 2022) non possono avere l’effetto di ritardare o impedire gli affidamenti disposti con procedure semplificate. Ora, è certamente vero che nelle procedure negoziate l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità circa i potenziali concorrenti da invitare, ma questo sempre che la procedura sia stata avviata correttamente. Per cui, se si è in presenza di una fattispecie in cui è ammissibile l’affidamento diretto, l’amministrazione non è tenuta a prendere in considerazione eventuali candidature spontanee (accettando però il rischio di spuntare un prezzo non particolarmente conveniente); se, al contrario, il valore presunto della commessa, correttamente determinato, integra una delle soglie per cui è comunque imposta una selezione, le candidature spontanee vanno prese in considerazione, visto che esse dimostrano l’esistenza di più concorrenti potenziali. E, del resto, per giurisprudenza assolutamente consolidata l’operatore economico che venga a conoscenza aliunde di un affidamento senza gara è legittimato ad impugnare tale affidamento, sia pure entro i termini decadenziali speciali di cui all’art. 120, comma 2, c.p.a. Non è invece in alcun modo rilevante il fatto che l’odierna ricorrente non abbia presentato un’offerta economica, visto che nessuna gara era stata indetta dal Comune».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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