Accordi amministrativi, Edilizia e urbanistica

L’esecuzione degli accordi ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 è sottoposta alle comuni regole civilistiche in tema di adempimento, sicché, tra l’altro, tali accordi vanno considerati risolti di diritto – ai sensi dell’art. 1457 c.c. – ove sia pattuito un termine essenziale per l’adempimento e la prestazione non venga eseguita nel termine pattuito.

(Tar Veneto, sez. II, 5 luglio 2012, n. 968)

«L’ultimo atto della serie procedimentale in esame […] è dato dall’accordo del 24/06/2009 con cui le parti, constatando l’impossibilità di procedere alla sottoscrizione della Convenzione delineavano gli estremi di un nuovo accordo attuativo delle prescrizioni urbanistiche incidenti sull’area, impegnando il Comune a ricercare una “controprestazione”, alternativa agli interventi previsti dal Piruea, entro il 31 Luglio 2009.
Dal tenore del negozio sottoscritto, pienamente rispettoso del principio di “atipicità” degli accordi sostitutivi introdotto dalla L. n.15/2005, risulta evidente come la cessione delle aree doveva ritenersi strettamente correlata e consequenziale al riconoscimento di una capacità edificatoria del ricorrente in un’altra area da individuare entro il termine sopra citato.
Lo scopo perseguito dalle parti con l’accordo sottoscritto il 24/06/2009 va individuato nell’intento di impegnare il Comune ad individuare una controprestazione che costituisse un “idoneo corrispettivo” a fronte della cessione dell’area già detenuta dal Comune.
Nell’ambito di detta ricerca le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, fissavano il termine massimo del 31 Luglio 2009.
L’esame del testo dell’accordo conferma proprio il carattere “essenziale” che il decorrere di detto termine ha assunto per le parti, il cui tenore deve essere interpretato quale volontà di non pervenire a nessuna forma di accordo una volta che sia decorso, con il conseguente obbligo di ripetizione delle prestazioni già anticipate e poste in essere tra le parti.
Conseguenza ineluttabile di detto inquadramento è quella che consente, alla fattispecie in esame e secondo quanto affermato dalla Giurisprudenza più recente (per tutte si veda Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 2568 del 04-05-2010), l’applicabilità degli strumenti contrattuali in materia di risoluzione del contratto e di termine essenziale previsti dal codice civile.
Una recente pronuncia (Cons. di Stato Sez. IV, sent. n. 4795 del 22-08-2011) ha confermato un orientamento oramai acquisito dalla Giurisprudenza disponendo che …”sebbene anche nell’ambito di rapporti inquadrabili tra gli accordi ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 siano presenti interessi di matrice pubblicistica, questo non esclude che l’esecuzione di detti accordi sia sottoposta alle comuni regole civilistiche in tema di adempimento”.
L’art. 1457 cod. civ., sancisce l’applicabilità dell’istituto della risoluzione di diritto tutte le volte che si sia in presenza di un’ipotesi di “essenzialità soggettiva” del termine e, quindi, tutte le volte in cui le parti hanno escluso il persistere dell’interesse all’esecuzione della prestazione oltre il termine indicato.
In esecuzione dei principi sopra espressi l’accordo del 24/06/2009, e più in generale tutto il complesso degli accordi negoziali intervenuti tra le parti – al fine di anticipare e comunque realizzare gli interventi previsti nel Piruea sopra citato -, vanno considerati risolti di diritto, ai sensi del connaturato disposto degli artt. 1453 e 1457 cod. civ., con contestuale obbligo di ripetizione delle prestazioni già disposte
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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